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CALENDARIO VENATORIO 2010 – 2011
La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre
2010 e termina il 31 gennaio 2011.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le
seguenti:
a) dal 1° settembre al 12 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur,;
b) dal 1° settembre al 31 dicembre:
merlo;
c)
dal 1° settembre al 31 gennaio:
colombaccio;
d) dal 1°
settembre al 13 gennaio:
ghiandaia, gazza, cornacchia grigia;
e) dal 19
settembre al 28 novembre:
lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa,
starna, fagiano maschio;
e bis ) dal 19
settembre al 14 novembre:
fagiano femmina
Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo
delle suddette specie, di cui alla lettera “ e) ed e bis), è consentito fino
all’ 8 dicembre.
f) dal 19
settembre al 30 dicembre:
allodola, quaglia;
g) dal 19
settembre al 31 gennaio:
volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo
sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione,
moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino,
combattente, marzaiola, mestolone, codone;
h) dal 2
ottobre al 2 gennaio, con esclusione del 1° gennaio 2011:
cinghiale;
g) dal 3
ottobre al 21 novembre:
coturnice.
i) dal 3
ottobre al 23 gennaio:
beccaccia, con eventuale sospensione del
prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento
delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni
consecutivi;
2) presenza
continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre
giorni;
3) presenza
uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono
cacciabili:
·
settembre: mercoledì 1° – sabato 4 – domenica 5 – domenica 19 –
mercoledì 22 – sabato 25 – domenica 26 – mercoledì 29;
·
dal 2 ottobre
al 31 gennaio: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e
venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna,
coturnice, pernice rossa e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate
di mercoledì, sabato e domenica;
·
dall’ 2 ottobre
al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è
consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì
e del venerdì;
-
Nei giorni 1° – 4 -
5 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie e negli orari di seguito
indicati:
-
Colombaccio e merlo
dalla ore 5.30 alle ore 12,00
-
Tortora ( Streptopelia turtur ), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia dalle ore
5,30 alle ore 19.30.
L’esercizio
dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo
da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed
in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al
sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale
artificiale. L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti
temporanei non possono essere effettuati
prima di 12 ore dall’orario di caccia. E’ altresì vietato segnare in qualsiasi
modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
L’esercizio venatorio ha inizio e termine
secondo gli orari di seguito indicati:
|
settembre: |
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 |
|
|
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 |
|
ottobre: |
dal 01 al 31 - ore 6.00 / 19.00 |
|
|
|
|
novembre: |
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 |
|
|
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00 |
|
dicembre: |
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 |
|
|
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45 |
|
gennaio: |
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 |
|
|
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45 |
Fanno eccezione:
-
la caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad una ora dopo il tramonto;
-
la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e
termina un’ora prima rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a
ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina
stanziale:
1) lepre e
coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite
non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano,
starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e
coturnice;
3) cinghiale - n.
5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono
abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola
coturnice;
b) selvaggina
migratoria
1) quaglie e
tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e
cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e
palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci -
n. 6 capi;
5) beccacce – n.
3 capi giornalieri ( nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri ( dal 1° al 23 gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili
appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente
i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è
complessivamente di 15 capi.
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Interesse Comunitario ( S.I.C.)
Nelle Zone di
Protezione Speciale e nei Siti d’Interesse Comunitario valgono le seguenti
prescrizioni.
a. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.
b. Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
c.
E’ vietato l’esercizio della attività venatoria
in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d.
E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a
pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi naturali ed
artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di
classe I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali,
nonché nel raggio di
e.
E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello
svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazione di
corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque
vietato nelle aree di presenza del lanario ( Falco biarmicus
).
f.
E’ vietato l’abbattimento di esemplari
appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
g.
E’ vietato lo svolgimento dell’attività di
addestramento di cani da caccia prima dell’1° settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8,
lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai
sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive
modificazioni.
h.
E’ vietata la costituzione di nuove zone per
l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché
l’ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione
positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive
modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell’ambito delle
previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento,
previa valutazione d’incidenza.
i.
Sono vietati la distruzione o il danneggiamento
intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare
deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
j.
Nella caccia la cinghiale in braccata, se
compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio
regionale ( es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le
seguenti disposizioni:
1) La muta è
costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla
stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa
del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di
limiere;
3) Durante
l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori
Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale
di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni
locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini
ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o
popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti di specie autoctone in
imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione
sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In
particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR n.357/97 e le
specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere
attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
- le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo
venatorio,comprese quelle finalizzate all’addestramento cani, sono consentite
solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da
allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti
sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le
immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni,
fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d)
Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti
lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di
pianificazione ( Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano
sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e)
La circolazione motorizzata fuori strada, lungo
i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le
piste forestali
e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e
forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il
monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre
ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi
diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso
agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro
utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.
Per quanto
sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.
La caccia al cinghiale è svolta in forma
individuale, in braccata ed in girata.
Per praticare la caccia al cinghiale in forma
collettiva è necessario presentare richiesta all’Amministrazione provinciale
competente per territorio che, anche previo accordo con le Province interessate
delle Regioni limitrofe, stabilisce altresì la composizione delle squadre di
caccia. In presenza di calendari con aperture con periodi di caccia al
cinghiale differenziati vale il principio della reciprocità.
La caccia di selezione, subordinata a preventivi
censimenti faunistici, è consentita al capriolo, daino, ed al cinghiale.
PIANO DI
PRELIEVO CAPRIOLO
Maschi di I e II classe 1°
giugno – 15 luglio 15 agosto – 31
ottobre
Femmine di I e II classe 1°
gennaio -15 marzo
Maschi e femmine di classe 0 1° gennaio – 15 marzo
PIANO DI
PRELIEVO DAINO
Maschi I, II e III classe 1°
settembre – 30 settembre 1° novembre –
15 marzo
Femmine I e II classe 1°
gennaio – 15 marzo
Maschi e femmine di classe 0 1°
gennaio – 15 marzo
PIANO DI
PRELIEVO CINCHIALE
M e F ( ad
eccezione delle F adulte ) 15 aprile – 1° ottobre
M e F tutte le
classi 1° ottobre – 31
gennaio
Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo
restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì
Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto nel
rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in
zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o
successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione
all’esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di
caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30
giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC.
in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre,
al fagiano, alla starna, alla coturnice, pernice rossa, coniglio selvatico e
cinghiale e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità venatoria
massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio
alle specie sopracitate è svolto dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o
che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le
specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa,
ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito,
a domanda, da presentare con le modalità di cui all’art. 15, comma 8, della L.R. 7/95, come modificato dall’art. 22 della L.R. 21/2000, all’Amministrazione provinciale competente
per territorio, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti
nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno
ad un A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato
svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per l’esercizio
della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai
sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio
nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l’Amministrazione
comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di
gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare i relativi moduli ed a consegnare,
ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di
caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del
tesserino deve barrare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all’uopo
destinati, l’A.T.C. prescelto, la forma di caccia ed il giorno di caccia ; dopo
l’abbattimento di capi di selvaggina stanziale deve annotare il sesso, con
esclusione della pernice rossa, e, apporre un cerchietto intorno all’annotazione
del capo di stanziale abbattuto qualora lo stesso venga depositato a casa o in
macchina.
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, il
numero dei capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine
della giornata di caccia, ad eccezione della beccaccia i cui singoli capi
abbattuti devono essere immediatamente annotati e contrassegnati con un
cerchietto qualora vengano depositati a casa o in macchina.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche,
per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino
rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di
iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono
prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di
provenienza, nei periodi stabiliti dai
rispettivi calendari. A tal fine
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai
punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino,
Per consentire l’elaborazione dei dati ai fini
della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze
della programmazione faunistico-venatoria, il
cacciatore deve consegnare il tesserino della presente stagione venatoria al
Comune di residenza al termine dell’annata e, comunque, non oltre il mese di
febbraio 2011. La mancata riconsegna del tesserino alla data indicata comporta
l’esclusione del rilascio del tesserino stesso per la stagione venatoria
successiva.
L’annotazione, sia delle giornate di caccia che
dei capi abbattuti, oltre che ad assolvere ad un preciso obbligo di legge
consente di acquisire elementi utili ai fini della futura programmazione
faunistico venatoria del territorio regionale, con particolare riferimento allo
svolgimento di un più soddisfacente esercizio venatorio.
L’allenamento
dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento
della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 15
al 30 agosto e dal 6 al 16 settembre tutti i giorni con esclusione delle
giornate di martedì e venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 20,00. L’allenamento è
consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo
i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su
coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle
colture. E’ comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie.
Per
l’allenamento e per l’esercizio venatorio ogni cacciatore può disporre di non
più di due cani, qualora ricorra a razze da cerca o da ferma. Nell’ipotesi di
utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per
squadra. Per
la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati
dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.
Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto
della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei relativi
periodi di funzionamento delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei
cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma dell’art. 33 della
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono ridurre il periodo e l’orario di
allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio. Dopo la
chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia
nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Aziende Faunistico-Venatorie
ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie,
fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle
limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende
agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di
allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il
divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e
regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di
qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non
compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti,
arvicole, talpe e ratti;
-
vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché
loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla
fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di
Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l’uso
di bocconi avvelenati;
-
cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte
di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli
specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in
tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50
dalle relative rive o argini;
-
cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali
in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da
piene di fiume;
-
cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto:
coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e
oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di
riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del
raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole
e floreali di pieno campo;
-
cacciare nei soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco (Art. 10, comma
- non è
consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è
consentita la posta alla beccaccia;
A protezione dei nidi e dei nidiacei
appartenenti alle specie terricole, stanziali e non, sull’intero territorio
della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture
graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna,
da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d’acqua in genere
nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade
ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali
di dette strade. Il divieto di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi
consentiti dagli usi agricoli locali, purché l’incendio di dette materie non
arrechi danno immediato a persone, animali e cose. Il materiale risultante
dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili può essere incendiato
purché riunito in cumuli. L’operatore deve assistere di persona fino a quando
il fuoco sia completamente spento. Ai fini di conservazione della fauna
stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori con conseguenti
possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione
Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da
sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il
prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni
ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 19 settembre 2010. Il funzionamento degli appostamenti
fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono
limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2010.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.