Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1


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Calendario venatorio - Delibera

Calendario Venatorio

DELIBERA CALENDARIO

OGGETTO:  L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio 2011/2012

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità  di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione  e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità  e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

 

VISTO l’articolo 28 dello statuto della Regione;

 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

 

 

DELIBERA

 

 

-       di approvare l’allegato calendario venatorio, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, valevole per la stagione di caccia 2011/2012.

 

 

 

       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                     ( Elisa Moroni)                                                           ( Gian Mario Spacca )

 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

-                   Legge 11 febbraio 1992,n. 157 e successive modificazioni

-                   Legge 3 ottobre 2002, n. 221

-                   Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 e successive modificazioni.

-                   DD.GG.RR. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e n. 1036 del 22 giugno 2009.

L’art. 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” dispone che entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l’I.S.P.R.A. , in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, ora “ Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015 “ giusta Deliberazione legislativa n.5 del 13 luglio 2010 ,   stabilisce il calendario venatorio ed il regolamento relativi all’intera annata venatoria.

Preliminarmente, si precisano  i motivi che hanno determinato lo slittamento temporale del termine di approvazione.

Si evidenzia che a seguito dell’approvazione della Legge Comunitaria 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 25/06/2010, l’art.18 della Legge 157/92 ( Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)  è stato integrato con l’introduzione del comma 1-bis, il quale  stabilisce che , per ogni singola specie, l’esercizio venatorio è vietato durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli: il suddetto divieto è stato codificato, però, senza che siano stati modificati i periodi di prelievo di cui al comma 1 del medesimo art.18.

Già con la trascorsa stagione venatoria 2010/2011 sono sorte difficoltà interpretative, tanto da determinare un intervento di chiarificazione  ( nota prot.n.A00/1219/SP9 del 18/07/2010) della Regione Puglia, coordinatrice della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni,  al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In quella circostanza, rimasta però inevasa, si richiedeva se i termini indicati nel suddetto comma 1 erano in linea con quanto stabilito dal principio espresso nel comma 1 bis, invitando il Ministero, qualora lo stesso avesse ritenuto  che i periodi di cui al comma 1 non fossero rispettosi dei divieti espressi nel nuovo comma 1 bis, di intervenire urgentemente con apposito DPCM, o se necessario, con altro intervento legislativo.

A fronte di questa situazione non chiarita e alla necessità di affrontare congiuntamente le problematiche  legate alla stesura dei calendari venatori per la stagione 2011/2012, è stato attivato su iniziativa della Conferenza delle Regioni un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanze  delle Associazioni venatorie, agricole, ambientaliste , dell’ISPRA e degli stessi Uffici regionali preposti all’attività faunistico-venatoria .

In questa sede, ed i  lavori si sono protratti fino a giugno, si sono messe a confronto  le diverse posizioni e motivazioni  tecnico- scientifiche, in rapporto  anche con la “ Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42”, redatta e trasmessa dall’ISPRA a tutte le Regioni il 28 luglio 2010.

 

 

L’attesa delle conclusioni dei lavori avviati, le cui  risultanze sono tuttora all’esame della Conferenza delle Regioni, ha determinato però lo slittamento temporale sopra richiamato.

La Struttura regionale in materia di caccia ha comunque inoltrato all’ISPRA la richiesta di parere (prot.382828 del 20/06/2011)  di cui all’art.30 della L.R.7/95 e art.7 L.157/92.

  L’I.S.P.R.A. con protocollo generale n.0020931 /T-A11 del 21/06/ 2011, ha riscontrato la nota regionale richiamando quanto contenuto nella Guida sopraccitata e rilevando che “ per molte specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione “.

In considerazione   che l’art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'Iistituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall’ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall’Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata eventualmente  a disattendere il parere.

Orbene, in assenza di un rilievo puntuale simile a quello espresso negli anni passati, si indicano  di seguito, per ogni  specie interessata al prelievo, le motivazioni sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico  e  ogni altra considerazione utile alla comprensione delle scelte che stanno alla base  del  presente atto, evidenziando che sono state  tenute in considerazione,  oltre alle indicazioni dell’ISPRA, anche quelle contenute nel documento ORNIS “ Key Concepts of articles 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird species in the EU “, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea e quelle fornite dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (§§ 2.7.2 e 2.7.9).

 

Nell’ordine si evidenziano per prime le specie interessate alla cosiddetta “pre-apertura”

TORTORA ( Streptopelia turtur ), prelievo consentito dal 3 settembre al 30 novembre

Il prelievo della specie è consentito anche in regime di cosiddetta “ pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011 dalle ore 5,30 alle ore 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente con il metodo dell’appostamento, senza l’ausilio del cane, metodo che, come nel caso della tortora, riduce sicuramente l’impatto sulle specie in questione, e consente una tipologia di caccia che, se spostata più in là nel tempo, finirebbe per essere effimera stante la repentina effettuazione della migrazione di ritorno della specie ai primi temporali post ferragostani, accompagnati dal calo della temperatura nelle ore notturne. Il prelievo nelle giornate stabilite risulta compatibile con lo stato di conservazione della tortora che presenta anche a detta dell’ISPRA in Italia  un trend complessivo probabilmente stabile.

 

CORNACCHIA GRIGIA, GHIANDAIA, GAZZA, prelievo consentito dal 3 settembre al 15 gennaio 2012

Il prelievo delle specie è consentito anche in regime di cosiddetta “pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011 dalle ore 5,30 alle ore 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente con il metodo dell’appostamento, senza l’ausilio del cane.

Il prelievo per tutte e tre le specie, in queste giornate fisse e nella modalità indicata,  è ritenuto accettabile dall’ISPRA e consente   un possibile ed auspicabile allargamento della pressione venatoria sui corvidi, specie notoriamente dannose .

MERLO, prelievo consentito dal 3 settembre al 31 dicembre

Il prelievo delle specie è consentito anche in regime di cosiddetta “pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011 dalle ore 5,30 alle ore 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente con il metodo dell’appostamento, senza l’ausilio del cane.

L’ISPRA, nella Guida citata, raccomanda cautela nel consentire il prelievo in pre-apertura e comunque, se previsto, da attuare con le modalità e le cadenze individuate per la Tortora; con questa proposta si ritiene pertanto di aver soddisfatto tale indicazione.

COLOMBACCIO, prelievo consentito dal 3 settembre al 30 gennaio

Il prelievo delle specie è consentito anche in regime di cosiddetta “pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011 dalle ore 5,30 alle 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente con il metodo dell’appostamento, metodo che riduce sicuramente l’impatto sulle specie in questione e senza l’ausilio di alcuna razza di cane.

Al riguardo di questa specie vanno fatte alcune considerazioni. Fino alla scorsa stagione venatoria, l’ISPRA considerava sostenibile un prelievo prima dell’apertura generale nelle aree dove è effettiva  la presenza di nuclei nidificanti di adeguata consistenza; in virtù di tale indicazione la Regione Marche, nelle due ultime stagioni, ne ha consentito il prelievo per due/tre giornate fisse.

 L’entrata in vigore dell’art.42 della Legge comunitaria 2009 ha indotto l’ISPRA a modificare parzialmente le indicazioni in merito ai periodi di caccia al colombaccio, ammettendo un eventuale prolungamento della stagione di caccia nella prima decade di febbraio, piuttosto che confermare la possibilità di caccia in pre-apertura.

In considerazione che la Commissione europea ha adottato per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e trend delle popolazioni degli uccelli selvatici, il volume  “Birds in Europe: population estimates, ternds and conservation status” di BirdLife International, dove il colombaccio è stata assegnato alla categoria Non-SPEC ( specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta un grado di conservazione favorevole) e che nel territorio della  regione la specie è presente come nidificante ed ha  incrementato la popolazione, si ritiene di poterne autorizzare il prelievo anche nelle due giornate indicate di preapertura, permettendo in tal modo anche una diversificazione delle specie interessate alla caccia e una minore pressione venatoria nei confronti delle stesse.

Si sottolinea altresì che la Regione Marche non intende estendere il prelievo alla suddetta specie oltre il 31/01/2012.

Nel concludere la parte relativa alle specie cacciabili in pre-apertura, si precisa che, sulla base del parere dell’ISPRA citato, sono state escluse le seguenti che erano state  inserite in un primo  momento nella richiesta  di parere: quaglia, codone, marzaiola e mestolone.

Per le altre specie di selvaggina cacciabili inserite nel calendario venatorio 2011/2012 e per i relativi periodi di prelievo si forniscono di seguito le relative indicazioni e motivazioni.

 

Specie non migratrici – Galliformi

FAGIANO,  prelievo consentito dal 18 settembre  al 7 dicembre.

  La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC) e la normativa vigente  legge n.157/92)  prevede la apertura dalla terza domenica di settembre.

Nella già citata Guida, l’ISPRA sostiene che un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “ Key Concepts”.

La sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nel  documento “Key concepts è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre.

 Si ritiene poi  opportuno fornire i seguenti elementi aggiuntivi che si sostanziano con le considerazioni:

- l’apertura della caccia  alla selvaggina stanziale alla 3^ domenica di settembre allinea la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti;

- le popolazioni del fagiano attualmente presenti sono frutto quasi esclusivamente di immissioni di selvatici provenienti da allevamenti;

- i fagiani realmente selvatici sono praticamente impossibili da individuare viste le continue e annuali immissioni di soggetti di allevamento;

- le cure parentali della specie si concludono abbondantemente prima della data indicata e la cosiddetta seconda covata che può avvenire nel corso dell’estate è da ritenersi possibile, ma non una costante, solamente nel caso in cui la stagione e le condizioni meteo avverse possano aver distrutto la precedente fase di cova.

Per le motivazioni sopra esposte il periodo di caccia indicato risulta sicuramente accettabile per il rispetto della specie.

PERNICE ROSSA, prelievo consentito dal 18 settembre  al 7 dicembre.

Per quanto concerne la pernice rossa si sottolinea che la specie è inserita dalla legge quadro 157/92  tra quelle  legittimamente cacciabili. Si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA (concernenti l’inquinamento genetico che potrebbe conseguire all’immissione sul territorio di un taxon non autoctono, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie) siano superabili alla luce di quanto ampiamente riconosciuto e documentato e cioè che in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione.

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nelle Marche, detta ipotesi di impatto negativo.

 

STARNA, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre

Nella Guida, l’ISPRA sostiene che risulta accettabile, sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “ Key Concepts” ( 3^ decade di settembre ), un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.

Per la Starna, nelle more della definizione del Piano d’azione nazionale specifico, si evidenzia che l’attuale proposta, ricalcando quanto previsto nei calendari delle passate stagioni, riconferma le limitazioni all’attività venatoria avente per oggetto le specie stanziali: vengono, infatti, stabilite le cosiddette giornate fisse settimanali in numero di tre, oltre alla possibilità di vietare nel caso della starna, come gia accaduto anche la volta scorsa, la caccia su proposta delle Amministrazioni Provinciali e degli AATTCC in presenza di particolari situazioni di interesse conservazionistico.

Di tali limitazioni si ritiene che beneficerà la specie in questione.

 

COTURNICE, prelievo consentito dal 2 ottobre al 20 novembre

Nella Guida, l’ISPRA sostiene che risulta accettabile, sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “ Key Concepts” ( 2^ decade di settembre ) e con la necessità di consentire un più completo sviluppo anche delle covate tardive, un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.

Per la coturnice valgono le identiche considerazioni fatte sulla starna; per questa specie è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato ( 2 ottobre-20 novembre),con un numero giornaliero abbattibile di un capo per cacciatore  e   un massimo di 5 per l’intera stagione.

Come per la starna, e come già avvenuto nella passata stagione, la Regione  può  vietare  la caccia su proposta delle Amministrazioni Provinciali e degli AATTCC in presenza di particolari situazioni di interesse conservazionistico.

 

 

Specie migratrici - Uccelli acquatici

 

Le specie per le quali si consente il prelievo venatorio sono le seguenti, e tutte nel periodo compreso tra il 18 settembre e il 30 gennaio 2012:

Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Moriglione, Moretta, Codone, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Beccaccino, Frullino, Pavoncella e Combattente

Come già evidenziato nella parte dedicata alla  pre-apertura e rispetto a quanto previsto nella bozza inviata all’ISPRA, non si ritiene di attivare in questo periodo il prelievo, seppur da appostamento, del codone, della marzaiola e del mestolone, raccogliendo pertanto l’indicazione contenuta nella più volte richiamata Guida, dove si sostiene che l’anticipazione del prelievo agli inizi di settembre risulta particolarmente impattante sulle popolazioni di Anatidi nidificanti localmente.

Si ritiene opportuno per comodità e affinità delle motivazioni che stanno alla base del presente atto  raggruppare le specie sopraindicate e svolgere per le stesse alcune considerazioni comuni e di ordine generale.

L’apertura alla 3^ domenica di settembre, che si ricorda cadere quest’anno il 18, è perfettamente in linea con il documento Key Concepts per tutte le specie elencate, così come la chiusura, applicando per alcune ciò che è previsto dalla guida interpretativa al paragrafo 2.7.2 e 2.7.9, e cioè la possibilità di prevedere una sovrapposizione di una decade fra caccia e inizio della migrazione pre-nuziale, ragione per cui le specie indicate di migratori acquatici possono essere cacciate nella terza decade del mese di gennaio.

 

Per quanto riguarda il combattente non si ritiene di escluderlo dalle specie cacciabili  come indicato dall’ISPRA nella Guida, in considerazione che è specie per la quale la normativa vigente consente il prelievo e che i flussi migratori del combattente che interessano il nostro Paese, e sicuramente anche le Marche, avvengono principalmente nel periodo primaverile e in modo del tutto marginale, in quello del ripasso post nuziale.

Il prelievo del Combattente e della Moretta è vietato nelle Zone di protezione speciale e nei Siti d’interesse comunitario

 La Giunta regionale potrà comunque  vietare la caccia alla suddetta specie nel restante territorio su proposta delle Amministrazioni provinciali.

 

 

Specie migratrici terrestri

 

Per le specie di avifauna non esaminate nella parte relativa alla pre- apertura si forniscono le seguenti considerazioni e motivazioni.

 

QUAGLIA, prelievo consentito dal 18 settembre al 31 dicembre

 

Nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42“, per la quaglia si   evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre).

 La sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione,   indicato nel documento “Key concepts”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre.

In aggiunta si evidenzia quanto contenuto   nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato; infatti  per questa specie si rileva: ” Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre – 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico;”

 

ALLODOLA, prelievo consentito dal 18 settembre al 31 dicembre

L’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1 ottobre ed il 31dicembre. Ritiene altresì necessario che vengano stabiliti carnieri prudenziali stante lo stato di conservazione sfavorevole (depauperata) della specie a livello europeo (SPEC 3 ), raccomandando l’adozione di carnieri giornalieri e stagionali non superiore rispettivamente a 10 e 50 capi cacciatore.

In tal senso, è la proposta contenuta nel presente atto.

 

 

CESENA, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012

A livello europeo la specie è considerata in buono stato di conservazione ( non SPEC ) e la popolazione nidificante in Italia, secondo l’ISPRA,  ha un trend stabile e crescente; a parere dell’Istituto  il  prelievo a partire dalla  3^ domenica di settembre  e fino al 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo definito dal documento Key Concepts , anche se poi viene suggerito di posticipare l’inizio al 1 ottobre.

Al riguardo, e in merito a quanto previsto con la presente proposta, si precisa che non esistono motivi sostanziali per posticipare l’apertura della caccia al 1 ottobre così come indicato nella Guida ISPRA .

Per quanto concerne, invece, la chiusura al 30 gennaio 2012 si evidenzia che:

- la  normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92)  che prevede la chiusura al 31 gennaio;

- i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994”, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano il picco di catture per questa specie nella terza decade di gennaio;

- i dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. ". Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell'abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- i dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: ”Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.”

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; in tutti gli otto lavori tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio ;

- i dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007”. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di febbraio avviandosi nella prima decade con intensificazione nella seconda decade di febbraio.

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

 

TORDO BOTTACCIO, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ( non SPEC ). Valgono, anche per questa specie, le considerazioni fatte in relazione alla data di apertura della Cesena.

Per quanto concerne, invece, la chiusura al 30 gennaio 2012 si evidenzia che:

- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

- i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano, come riportato nel testo, che“…il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” ;

- i  dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. ". Tali dati, evidenziano i massimi stagionali delle catture nell’ultima decade di gennaio e nella prima di febbraio, verosimilmente coincidenti con l'inizio della migrazione prenuziale;

- i  dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva : ”Al riguardo, si osserva un massimo stagionale nell’ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della migrazione primaverile……La fenologia della migrazione risulta fortemente diversificata su base regionale.”

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; nei sedici lavori citati , tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio ;

- i  dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007” . Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella seconda decade di febbraio;

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio e che tale indicazione è confermata dai dati rilevati a livello regionale. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

 

 

TORDO SASSELLO, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012

A livello europeo anche questo turdide  è attualmente considerato in buono stato di conservazione (non SPEC ). Valgono, anche per questa specie, le considerazioni fatte  in relazione alle date di apertura della Cesena e del  Tordo bottaccio.

Per quanto concerne, invece,  la chiusura al 30 gennaio 2012 si evidenzia che :

- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

- i  dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. ". Tali dati, evidenziano che la frequenza di questa specie subisce una diminuizione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno;  nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;

- i  dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva : ”Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; in tutti i dieci lavori, citati , tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio ;

- i  dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007”  . Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio.

- il  fatto che pur considerando la migrazione prenuziale a partire dalla terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

 

 

BECCACCIA, prelievo consentito dal 2 ottobre al 22 gennaio 2012, con eventuale sospensione nel periodo 1 gennaio-22 gennaio 2012 al verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche

A proposito della specie si svolgono le seguenti considerazioni e si indicano le motivazioni che sostanziano la relativa proposta di prelievo contenuta nel presente atto.

L’ISPRA nella Guida più volte citata richiama  il piano di gestione europeo che  indica la caccia come fattore di rischio di importanza media per le popolazioni di questa specie e ne chiede una limitazione nei tempi di prelievo ( 31 dicembre ) e nei carnieri giornalieri e stagionali.

Riguardo all’indicazione di anticipare la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 dicembre, stante l’asserita contrazione delle popolazioni europee e la maggiore vulnerabilità nei mesi invernali, si evidenzia quanto segue:

a)              la presente proposta di calendario stabilisce la chiusura al 22 gennaio 2012, seguendo in questo caso il    documento  “ Key Concepts”  che indica l’inizio della migrazione pre-nuziale al 10 gennaio ( 2^ decade di gennaio) con l’utilizzazione di una decade di sovrapposizione;

b)              riduce in questo mese a da 3  a 2, i capi abbattibili giornalmente;

c)              nel periodo 1 gennaio-22 gennaio 2012 è prevista la chiusura della caccia alla specie al verificarsi delle condizioni sotto riportate e accertate tramite il Centro Operativo Agrometeo dell’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche):

-                   mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre i 4 giorni consecutivi

-                   presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra  dei 300 metri s.l.m. per più di tre giorni

-                   presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore

Il Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria comunica tempestivamente alle Amministrazioni Provinciali, agli AATTC, alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali la sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate.

In tal modo si ritiene di soddisfare l’esortazione più volte rappresentata dall’ISPRA circa la necessità di prevedere un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie ( nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti) che inducono la beccaccia a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili come previsto dal piano di gestione europeo.

Ulteriori restrizioni che vengono riconfermate anche per questa stagione, riguardano l’orario d’inizio del prelievo che, per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta, ha luogo un’ora dopo l’orario previsto per le altre specie e la  disposizione che obbliga il cacciatore  ad annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina.

 

LEPRE, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre.

 

L’ISPRA, nel parere già richiamato per la stagione venatoria 2011/2012, ritiene che lo status della specie  richieda l’adozione di una più efficace regolamentazione del prelievo e ulteriori misure di carattere gestionale fondate sui seguenti punti :

- posticipazione dell’apertura della caccia a metà ottobre , almeno ai primi di ottobre, in una  fase di graduale applicazione, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie.

A tale proposito si sottolinea che la Regione Marche intende confermare anche per quest’anno , nella stessa giornata del 18 settembre ( 3^ domenica di settembre – apertura generale) , l’inizio del prelievo  alle tre specie classiche di selvaggina stanziale ( lepre,fagiano,starna), tale da permettere  una differenziazione dell’attività venatoria con conseguente  ripartizione della stessa pressione su più specie.

In aggiunta, si evidenzia che la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie lepre come suggerito dall’Ispra ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico incluso nel parere Ispra) si verificano meno del 5 percento delle nascite.

L’ultima notazione riguarda il fatto che nel mese di settembre sono previste solo sei giornate fisse di prelievo.

Si ritiene, poi, che il termine previsto al 7 dicembre vada nella direzione suggerita e soddisfi l’altra indicazione dell’ISPRA, considerando altresì che gli stessi AATTCC regionali hanno condiviso tale scelta; il riferimento agli Ambiti, per la specie in questione, introduce le altre due indicazioni contenute nel parere citato:

- avvio di forme di prelievo sostenibile, con censimenti e/o stime d’abbondanza delle popolazioni, pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri realizzati in ogni ATC, oltre alla realizzazione di una rete di zone di ripopolamento e cattura e zone di rispetto in ambienti idonei ( almeno sul 10/15% del territorio, con una distribuzione a macchia di leopardo), per favorire la conservazione e la naturale dispersione.

A proposito di quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter soddisfare le indicazioni, precisando che il prelievo è consentito in tre giornate fisse ( mercoledì,sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l’intera stagione venatoria , valori che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l’esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura  regionale competente.

I dati  fanno riferimento ai  carnieri realizzati e sono desumibili  dall’esame di circa un 30% dei tesserini venatori.

In aggiunta, si precisa che - per rispondere all’indicazione di favorire la conservazione e la dispersione – attualmente nelle Marche circa 80.000 ha di territorio sono destinati a  Zone di ripopolamento e cattura e Centri produzione selvaggina, su un totale di 500.000 ha corrispondente al territorio teorico minimo di caccia programmata  , con una percentuale, pertanto, corrispondente a circa il 16 % ed una distribuzione a macchia di leopardo.

 

 

CONIGLIO SELVATICO, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre

La specie, pur essendo presente con alcune popolazioni in aree limitate e definite del territorio regionale, viene prevista come prelevabile nella presente proposta.. La stessa, in virtù dell’ alta prolificità , può provocare danni all’agricoltura  e ai terreni agricoli, data altresì la gregarietà e la  peculiarità di  costruire tane sotterranee composte da  un complesso sistema di gallerie  con diverse uscite.

Trattasi di specie cacciabile ai sensi dell’art.18 L.157/1992 e dall’art.30 della L.R. 7/95.

 

 

VOLPE, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012

Si uniforma l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

 

CINGHIALE, prelievo consentito dal 16 ottobre al 15 gennaio 2012

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, specie in notevole incremento e portatrice di danno,  la stessa può essere svolta nelle forme consentite .

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento regionale per la gestione degli ungulati, vengono riconfermate le modalità e le prescrizioni delle passate stagioni venatorie. Per l’esercizio in forma collettiva occorre presentare richiesta all’Amministrazione provinciale competente per territorio. In merito a questa regolamentazione si è data facoltà alle Province di accertare la consistenza sulla base dei censimenti e dei piani di abbattimento che devono essere trasmessi alla Regione Marche 15 giorni prima dell’inizio del prelievo, le situazioni di danno, individuare le zone ove la caccia al cinghiale è esercitabile anche in forma collettiva, posto che l’esercizio venatorio al cinghiale evidenzia forme e modalità di svolgimento peculiari, di stabilire la composizione delle squadre di caccia anche previ accordi tra le Province medesime e le Regioni confinanti. In presenza di calendari con aperture differenziate di caccia al cinghiale, vale il principio della reciprocità.

Al termine del periodo stabilito per il prelievo del cinghiale fissato al 15 gennaio 2012, e qualora i piani di abbattimento presentati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dei censimenti effettuati non siano stati completati, la Giunta regionale potrà disporre con apposito atto ulteriori giornate di caccia da effettuarsi nel mese di gennaio 2012.

 

PRELIEVO CINCHIALE nella forma della selezione

M e F ( ad eccezione delle F adulte )                      15 aprile – 1 ottobre

M e F tutte le classi                                                 1 ottobre – 31 gennaio

 

 

CAPRIOLO, prelievo consentito secondo la scheda di seguito riportata

Le specie capriolo , di cui è accertata la presenza nella Regione Marche, può essere oggetto di caccia di selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, in presenza di specifiche regolamentazioni provinciali.

La Regione approva i Piani di Prelievo presentati dalle Amministrazioni provinciali.

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO

Maschi di I e II classe                                             1° giugno – 15 luglio  15 agosto – 31 ottobre

Femmine di I e II classe                                          1° gennaio -15 marzo       

Maschi e femmine di classe 0                                  1° gennaio – 15 marzo

 

 

DAINO, prelievo consentito secondo la scheda di seguito riportata

Le specie daino, di cui è accertata la presenza nella Regione Marche, può essere oggetto di caccia di selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, in presenza di specifiche regolamentazioni provinciali.

La Regione approva i Piani di Prelievo presentati dalle Amministrazioni provinciali.

 

PIANO DI PRELIEVO DAINO

Maschi I, II e III classe                                           1° settembre – 30 settembre  1° novembre – 15 marzo

Femmine I e II classe                                              1° gennaio – 15 marzo

Maschi e femmine di classe 0                                 1° gennaio – 15 marzo

 

Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

 

In conclusione si rappresenta che la presente proposta di  calendario tiene  conto anche  di alcune indicazioni emerse nelle audizioni e consultazioni avute dalla Struttura con i diversi soggetti interessati alla problematica,  in particolare, gli Ambiti Territoriali di Caccia  e le Associazioni Venatorie Regionali.

A tal proposito, si evidenzia che i soggetti sopraindicati sono stati convocati dalla Struttura competente in data  28 marzo 2011.

Con le consultazioni svolte si ritiene di aver soddisfatto le diverse e articolate esigenze di tutte le componenti che a vario titolo interagiscono nella gestione dell’attività venatoria, comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.   

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano – fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 18 settembre 2011.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall’ISPRA nel parere citato, si svolgono le seguenti valutazioni  ed eventuali  controdeduzioni.

 

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE

 

Si tratta della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre con la sola pratica dell’appostamento.

Nel caso in questione l’ISPRA dichiara che “verosimilmente la concessione delle giornate aggiuntive potrà determinare un aumento della pressione venatoria sull’avifauna migratrice…., la cui dimensione non è al momento stimabile vista anche la mancanza di dati statistici a livello regionale sui carnieri storicamente realizzati. La dimensione dell’incremento del prelievo …. potrà essere valutato sole se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare adeguatamente la raccolta e l’analisi dei carnieri, in modo che risulti apprezzabile la dinamica degli abbattimenti secondo una scansione per decadi. In assenza di un sistema di monitoraggio come quello prospettato, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad opportuno principio di precauzione.

Fino allo scorso anno l’ISPRA invitava le Regioni che prevedevano le giornate aggiuntive, compresa quindi anche la Regione Marche, ad effettuare studi finalizzati a valutare l’impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori, subordinando la concessione delle due giornate da appostamento alla migratoria all’effettuazione di questi studi. Siffatto invito è stato sempre confutato dalla Regione Marche in considerazione che questi studi non possono essere promossi né a livello regionale, né a livello statale, né altresì, ad iniziativa dell’Istituto senza il coinvolgimento di Stati esteri ed organismi sopranazionali.

A più riprese nel passato, e ora si riconferma, è stato sottolineata una circostanza di fatto importante e relativa al fenomeno del flusso migratorio che nel bimestre di ottobre-novembre, segue la rotta carpatico-danubiana per finire nel litorale e poi all’interno del territorio marchigiano e che costituisce la ragione della pratica della caccia da appostamento ai migratori nelle Marche.

Ciò viene evidenziato per riconfermare che la pratica si effettua nei riguardi del volo post-nuziale quando i contigenti dei migratori sono nella consistenza massima e dal lato del diritto comunitario pienamente ammissibile trattandosi di fenomeno opposto al volo pre-nuziale per il quale la Direttiva 79/409/CEE stabilisce il divieto di caccia.

Proprio su questa considerazione la L.R. 7/95, all’articolo 30, comma 5, ha radicato una consuetudine locale nel rispetto dell’art. 18, comma 6, della L. 157/92. In punto di legittimità, ed al di là di ogni giudizio scientifico la citata disposizione della L.R., quale norma di diritto interno, non può essere sospetta di disapplicazione nei confronti della Direttive Europee non ricorrendo, nel fenomeno su cui si esercita il prelievo, ipotesi inibitoria in presenza di volo post nuziale quando i contingenti si presentano nella misura massima.

Relativamente alle nuove indicazioni contenute nel citato parere, si rappresenta che, come detto per la lepre, annualmente gli AATTCC esaminano i tesserini venatori contenenti gli abbattimenti delle varie specie, i periodi ecc. e trasmettono alla Struttura regionale competente le relative risultanze

I dati fanno riferimento ai carnieri realizzati e sono ricavati dall’esame di circa un 30% dei tesserini venatori.

Con l’approvazione delle modifiche alla L.R. 7/95 deliberate dall’Assemblea legislativa nella seduta del 12 luglio 2011, ha preso definitivamente corpo l’Osservatorio faunistico regionale, il quale da subito dovrà provvedere a raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province e dagli AATTCC, verificandone l’entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò può costituire un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell’organo scientifico.

Ad ogni buon conto, e come ultima annotazione, si evidenzia che viene riconfermata anche per questa stagione venatoria la limitazione dei carnieri giornalieri.

 

 

 

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

Il periodo di addestramento dei cani è quello previsto dalla legge. Tuttavia, in relazione a specifiche realtà territoriali, quali dislocazione, numero ed estensione complessiva delle zone di addestramento cani istituite dalle Province, a norma dell’art. 33 della L.R. 7/95, ed in considerazione dello stato della fauna, è data facoltà alle Amministrazioni provinciali di ridurre il periodo e gli orari fissati. Inoltre la proposta di calendario venatorio stabilisce che l’allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C.

 Relativamente all’osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, la Giunta Regionale individuerà le località idonee( es.aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito le  Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC; si evidenzia che nelle passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AATTCC e dalle Province, Enti in grado, sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto quanto rappresentato dall’ISPRA.

 

 

 

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

 

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall’ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

                    

Adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA

Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell’uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000.

 Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AATTCC ricavano, con l’esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici.

I dati, trasmessi poi alla Struttura regionale competente in materia di caccia, fanno riferimento ai carnieri realizzati ( anche se non suddivisi per specie ) e sono ricavati dall’esame di circa un 30% dei tesserini venatori.

Giova ricordare in questo paragrafo il richiamo già fatto relativo all’approvazione delle modifiche alla L.R. 7/95 deliberate dall’Assemblea legislativa nella seduta del 12 luglio 2011.  Ha, infatti, preso definitivamente corpo l’Osservatorio faunistico regionale, il quale da subito dovrà provvedere a raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province e dagli AATTCC, verificandone l’entità e gli effetti del prelievo venatorio. Ciò costituirà un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell’organo scientifico.

 Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com’è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, del Corpo Forestale dello Stato ecc.

 

Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati.

Nel merito delle osservazioni formulate dall’ISPRA si osserva che non è dato sapere a quali recenti studi si faccia riferimento.

Non sono poi state formulate dalle Amministrazioni provinciali segnalazioni specifiche circa i pericoli paventati durante l’esercizio venatorio e impatti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi.

 

 Valutazione d’incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche ha provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell’esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell’ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

 

Regolamento di caccia

L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L 157/92, art. 14, comma 6. L’opzione espressa dall’utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell’apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).

I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 31 maggio, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/95, come sostituito dall’art. 35 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11, possono esercitare, a far data dal 3 settembre 2011, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione della lepre, del fagiano, della starna, della coturnice, della pernice rossa e del coniglio selvatico in tutti gli ambiti territoriali della Regione, previa domanda da presentare contestualmente all’iscrizione all’A.T.C. stesso tramite barratura della/e Provincia/e in cui intende accedere.

In ogni A.T.C., comunque, in relazione all’indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l’esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall’art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95, come sostituito dall’art. 35 della parimenti citata L.R. 11/2001.

Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell’utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. In particolare, per i cittadini della Repubblica di S. Marino, sulla base degli accordi vigenti tra la stessa Repubblica e quella italiana, è prevista la trasmissione di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria nella Regione Marche. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare l’esercizio venatorio fuori Regione, la relativa regolamentazione della mobilità venatoria è stata prevista dalla legge regionale, art. 16, comma 6, come sostituito dall’art. 35 della più volte citata L.R. 11/2001, attraverso il metodo degli scambi interregionali, per la cui entità la Regione determina la capienza massima prevista secondo i “ Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015 “ giusta Deliberazione legislativa n.5 del 13 luglio 2010”

Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni del relativo regolamento (R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e successive modificazione ed integrazioni).

I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; art. 10, comma 1, Legge 353/2000).

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni    dell’art. 18 della L 157/92 e s.m e dell’art. 30 della L.R. 7/95.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                          (Uriano Meconi)

 

 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                                                                                                      (Cristina Martellini)

 

 

La presente deliberazione si compone di n. _______ pagine, di cui n. _______ pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.                                                                                                                                                                                                                   IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  REGIONALE

                                                                                                              (Elisa Moroni)

 

 

 

ALLEGATO

 

CALENDARIO VENATORIO 2011 – 2012

 

La stagione venatoria ha inizio il 3 settembre 2011 e termina il 30 gennaio 2012.

Le specie di selvaggina cacciabili  sono le seguenti:

a)  tortora (Streptopelia turtur): dal 3  settembre al 30 novembre ;

b)  merlo: dal 3 settembre al 31 dicembre;

c)  colombaccio: dal 3 settembre al 30 gennaio 2012;

d)  ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 3 settembre al 29 gennaio 2012;

e)  lepre, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano; dal 18 settembre al 7 dicembre;

f)  quaglia, allodola: dal 18 settembre al 31 dicembre;

g)  volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello germano reale, codone, mestolone, marzaiola, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente: dal 18 settembre al 30 gennaio;

h)  cinghiale: dal 16 ottobre al 15 gennaio 2012 –   La Giunta regionale potrà disporre ulteriori giornate di caccia da effettuarsi nel mese di gennaio 2012 qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati dai  piani di abbattimento presentati dalle Amministrazioni Provinciali;

i)  coturnice: dal 2 ottobre al 20 novembre;

l)  beccaccia: dal 2 ottobre al 31 dicembre;  dal 1 gennaio al 22 gennaio 2012, con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1)                      mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;

2)                      presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;

3)                      presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

·           settembre: sabato 3 – domenica 4  - domenica 18 –  mercoledì 21 – sabato 24 – domenica 25 – mercoledì 28;

 

·           dal 1 ottobre al 30 gennaio 2012: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;

·           dall’ 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;

 

Nei giorni 3 – 4 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie e negli orari di seguito indicati:

·         tortora, colombaccio, merlo, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla ore 5.30 alle ore 12,00 L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale. L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei  non possono essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia. ( Tale prescrizione non si applica nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

E’ altresì vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna , alla coturnice su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia al Combattente su proposta delle Amministrazioni provinciali.

 

 

1.Regolamento di caccia

L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30

 

dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15

ottobre:

dal 01 al 30 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale

dal 31 al 31 ottobre 5.30 / 17,15

 

 

novembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15

 

dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00

dicembre:

dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40

 

dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45

gennaio:

dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15

 

dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45

Fanno eccezione:

-                   la caccia di selezione agli ungulati  è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto;

-                   la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo  rispetto agli orari di cui sopra.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;

2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico  - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;

3) cinghiale - n. 5 capi;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria

1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;

3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;

4) colombacci - n. 6 capi;

5) beccacce – n. 3 capi giornalieri ( nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) -  n. 2 capi giornalieri ( dal 1° al 22 gennaio).

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi. Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi, con un massimo stagionale di 50 capi.

 

Caccia al cinghiale

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, la stessa può essere svolta nelle forme consentite .

La Provincia regolamenta la caccia al cinghiale in forma collettiva ed individua le zone di caccia sulla base dei censimenti e dei piani di abbattimento che devono essere trasmessi alla Regione Marche 15 giorni prima dell’inizio del prelievo.

Per praticare la caccia al cinghiale in forma collettiva è necessario presentare richiesta all’Amministrazione provinciale competente per territorio che, anche previo accordo con le Province interessate delle  Regioni limitrofe, stabilisce altresì la composizione delle squadre di caccia.

In presenza di calendari con aperture differenziate di caccia al cinghiale, vale il principio della reciprocità.

Caccia di selezione

La caccia di selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, è consentita al capriolo, daino e al cinghiale.

La Regione approva i Piani di Prelievo presentati dalle Amministrazioni provinciali.

 

PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO

Maschi di I e II classe                                             1° giugno – 15 luglio  15 agosto – 31 ottobre

Femmine di I e II classe                                          1° gennaio -15 marzo       

Maschi e femmine di classe 0                                  1° gennaio – 15 marzo

 

PIANO DI PRELIEVO DAINO

Maschi I, II e III classe                                           1° settembre – 30 settembre  1° novembre – 15 marzo

Femmine I e II classe                                              1° gennaio – 15 marzo

Maschi e femmine di classe 0                                 1° gennaio – 15 marzo

PIANO DI PRELIEVO CINCHIALE

M e F ( ad eccezione delle F adulte )                      15 aprile – 1° ottobre

M e F tutte le classi                                                1° ottobre – 31 gennaio

 

Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

 

 

Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Interesse Comunitario ( S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Interesse Comunitario valgono le seguenti prescrizioni.

a.  E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.

b.  Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

c.  E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.

d. E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.

e.  E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario ( Falco biarmicus ).

f.   E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).

g.  E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

h.  E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d’incidenza.

i.    Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

j.    Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale ( es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:

1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;

2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;

3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

 

 

Ulteriori Prescrizione nelle ZPS

a)  E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:

    - gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;

     - le attività zootecniche.

b)   Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese quelle finalizzate all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.

c ) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.

d)             Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione ( Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.

e)              La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le

piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.

Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.

 

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all’esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, pernice rossa, coniglio selvatico e cinghiale e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio alle specie sopracitate è svolto dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5.

Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare con le modalità di cui all’art. 15, comma 8, della L.R. 7/95, come modificato dall’art. 22 della L.R. 21/2000, all’Amministrazione provinciale competente per territorio, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

 

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare i relativi moduli ed a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, l’A.T.C. prescelto, la forma di caccia ed il giorno di caccia ; dopo l’abbattimento di capi di selvaggina stanziale deve annotare il sesso, con esclusione della pernice rossa, e, apporre un cerchietto intorno all’annotazione del capo di stanziale abbattuto qualora lo stesso venga depositato a casa o in macchina.

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, il numero dei capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione della beccaccia i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati e contrassegnati con un cerchietto qualora vengano depositati a casa o in macchina.

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza,  nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.  A tal fine la Regione determina la capienza massima come previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Struttura regionale competente in materia di caccia provvede a trasmettere un quantitativo di tesserini della Regione, corrispondente al numero dei cacciatori che hanno chiesto di esercitare l’attività venatoria nella Regione Marche, tramite l’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, al competente ufficio in materia di caccia della Repubblica stessa.

 

Allenamento ed uso dei cani

L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 15 al 31 agosto , tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì  e nel mese di settembre nelle giornate del 1,5,7,8, 10,11,12  e 14, dalle ore 6.00 alle ore 20,00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l’allenamento e per l’esercizio venatorio ogni cacciatore può disporre di non più di due cani, qualora ricorra a razze da cerca o da ferma. Nell’ipotesi di utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per squadra. Per la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.

Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma dell’art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono ridurre il periodo e l’orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

 

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

 

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

-   abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;

-  vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;

-   l’uso di bocconi avvelenati;

-  cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;

-  cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;

-   cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;

-   cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);

-   non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

-   non è consentita la posta alla beccaccia;

A protezione dei nidi e dei nidiacei appartenenti alle specie terricole, stanziali e non, sull’intero territorio della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna, da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d’acqua in genere nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché l’incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili può essere incendiato purché riunito in cumuli. L’operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 18 settembre 2011. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2011.

 

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

 

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