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Calendario Venatorio
OGGETTO: L.R.
7/95, art. 30 - Calendario
venatorio 2011/2012
VISTO il documento istruttorio riportato in
calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura,
Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i
motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
VISTA la
proposta del dirigente del Servizio
Agricoltura, Forestazione e Pesca che
contiene il parere favorevole, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d)
della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di
legittimità e della regolarità tecnica e
l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare
alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’articolo
28 dello statuto della Regione;
Con la
votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,
DELIBERA
-
di approvare l’allegato
calendario venatorio, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera,
valevole per la stagione di caccia 2011/2012.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
( Elisa Moroni) ( Gian Mario Spacca
)
DOCUMENTO
ISTRUTTORIO
-
Legge
11 febbraio 1992,n. 157 e successive modificazioni
-
Legge 3 ottobre 2002, n. 221
-
Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 e
successive modificazioni.
-
DD.GG.RR. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e
n. 1036 del 22 giugno 2009.
L’art. 30 della legge regionale 5
gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” dispone che
entro il 15 giugno di ogni anno
Preliminarmente, si precisano i motivi che hanno determinato lo slittamento
temporale del termine di approvazione.
Si evidenzia che a seguito
dell’approvazione della Legge Comunitaria 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.146 del 25/06/2010, l’art.18 della Legge 157/92 ( Specie cacciabili e periodi
di attività venatoria) è stato integrato
con l’introduzione del comma 1-bis, il quale
stabilisce che , per ogni singola specie, l’esercizio venatorio è
vietato durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo
della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli
uccelli: il suddetto divieto è stato codificato, però, senza che siano stati
modificati i periodi di prelievo di cui al comma 1 del medesimo art.18.
Già con la trascorsa stagione venatoria
2010/2011 sono sorte difficoltà interpretative, tanto da determinare un
intervento di chiarificazione ( nota
prot.n.A00/1219/SP9 del 18/07/2010) della Regione Puglia, coordinatrice della
Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali. In quella circostanza, rimasta però inevasa, si richiedeva se i
termini indicati nel suddetto comma 1 erano in linea con quanto stabilito dal
principio espresso nel comma 1 bis, invitando il Ministero, qualora lo stesso
avesse ritenuto che i periodi di cui al
comma 1 non fossero rispettosi dei divieti espressi nel nuovo comma 1 bis, di intervenire
urgentemente con apposito DPCM, o se necessario, con altro intervento legislativo.
A fronte di questa situazione non
chiarita e alla necessità di affrontare congiuntamente le problematiche legate alla stesura dei calendari venatori
per la stagione 2011/2012, è stato attivato su iniziativa della Conferenza
delle Regioni un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanze delle Associazioni venatorie, agricole, ambientaliste
, dell’ISPRA e degli stessi Uffici regionali preposti all’attività
faunistico-venatoria .
In questa sede, ed i lavori si sono protratti fino a giugno, si
sono messe a confronto le diverse
posizioni e motivazioni tecnico- scientifiche,
in rapporto anche con la “ Guida per la
stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come
modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42”, redatta e trasmessa dall’ISPRA
a tutte le Regioni il 28 luglio 2010.
L’attesa delle conclusioni dei lavori
avviati, le cui risultanze sono tuttora
all’esame della Conferenza delle Regioni, ha determinato però lo slittamento
temporale sopra richiamato.
L’I.S.P.R.A.
con protocollo generale n.0020931 /T-A11 del 21/06/
In
considerazione che
l’art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l’ISPRA come "organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le
Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella
di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in
materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente
tecnico, va rilevato come l'Iistituto abbia carattere nazionale, cosicché può
verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva
che, il parere espresso dall’ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di
vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall’Amministrazione regionale
la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e
di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata eventualmente a disattendere il parere.
Orbene, in assenza di un rilievo
puntuale simile a quello espresso negli anni passati, si indicano di seguito, per ogni specie interessata al prelievo, le motivazioni
sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico e ogni
altra considerazione utile alla comprensione delle scelte che stanno alla
base del presente atto, evidenziando che sono
state tenute in considerazione, oltre alle indicazioni dell’ISPRA, anche
quelle contenute nel documento ORNIS “ Key Concepts of articles 7(4) of
directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of
huntable bird species in the EU “, ufficialmente adottato dalla Commissione
Europea e quelle fornite dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (§§
2.7.2 e 2.7.9).
Nell’ordine si evidenziano per prime le
specie interessate alla cosiddetta “pre-apertura”
TORTORA
(
Streptopelia turtur ), prelievo consentito dal 3 settembre al 30 novembre
Il prelievo della specie è
consentito anche in regime di cosiddetta “ pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre
2011 dalle ore 5,30 alle ore 12,00; nei giorni
suddetti l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente con il metodo
dell’appostamento, senza l’ausilio del cane, metodo che, come nel caso della
tortora, riduce sicuramente l’impatto sulle specie in questione, e consente una
tipologia di caccia che, se spostata più in là nel tempo, finirebbe per essere effimera
stante la repentina effettuazione della migrazione di ritorno della specie ai
primi temporali post ferragostani, accompagnati dal calo della temperatura nelle
ore notturne. Il prelievo nelle giornate stabilite risulta compatibile con lo stato
di conservazione della tortora che presenta anche a detta dell’ISPRA in
Italia un trend complessivo
probabilmente stabile.
CORNACCHIA
GRIGIA, GHIANDAIA, GAZZA, prelievo consentito dal 3 settembre al
15 gennaio 2012
Il prelievo delle specie è consentito
anche in regime di cosiddetta “pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011
dalle ore 5,30 alle ore 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è
consentito esclusivamente con il metodo dell’appostamento, senza l’ausilio del
cane.
Il prelievo per tutte e tre le specie,
in queste giornate fisse e nella modalità indicata, è ritenuto accettabile dall’ISPRA e
consente un possibile ed auspicabile allargamento della
pressione venatoria sui corvidi, specie notoriamente dannose .
MERLO,
prelievo consentito dal 3 settembre al 31 dicembre
Il prelievo delle specie è consentito anche
in regime di cosiddetta “pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011 dalle
ore 5,30 alle ore 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è consentito
esclusivamente con il metodo dell’appostamento, senza l’ausilio del cane.
L’ISPRA, nella Guida citata, raccomanda
cautela nel consentire il prelievo in pre-apertura e comunque, se previsto, da attuare
con le modalità e le cadenze individuate per
COLOMBACCIO,
prelievo
consentito dal 3 settembre al 30 gennaio
Il prelievo delle specie è consentito anche
in regime di cosiddetta “pre-apertura” nei giorni 3 e 4 settembre 2011 dalle ore
5,30 alle 12,00; nei giorni suddetti l’esercizio venatorio è consentito
esclusivamente con il metodo dell’appostamento, metodo che riduce sicuramente
l’impatto sulle specie in questione e senza l’ausilio di alcuna razza di cane.
Al riguardo di questa specie vanno fatte
alcune considerazioni. Fino alla scorsa stagione venatoria, l’ISPRA considerava
sostenibile un prelievo prima dell’apertura generale nelle aree dove è
effettiva la presenza di nuclei
nidificanti di adeguata consistenza; in virtù di tale indicazione
L’entrata
in vigore dell’art.42 della Legge comunitaria
In considerazione che
Si sottolinea altresì che
Nel concludere la parte relativa alle
specie cacciabili in pre-apertura, si precisa che, sulla base del parere
dell’ISPRA citato, sono state escluse le seguenti che erano state inserite in un primo momento nella richiesta di parere: quaglia, codone, marzaiola e mestolone.
Per le altre specie di selvaggina cacciabili
inserite nel calendario venatorio 2011/2012 e per i relativi periodi di
prelievo si forniscono di seguito le relative indicazioni e motivazioni.
Specie non
migratrici – Galliformi
FAGIANO, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre.
La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC)
e la normativa vigente legge n.157/92) prevede la apertura dalla terza domenica di
settembre.
Nella già citata Guida, l’ISPRA sostiene
che un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza
definito dal documento “ Key Concepts”.
La
sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nel documento “Key concepts è permessa dal
paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici -
Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin
dalla seconda decade di settembre.
Si
ritiene poi opportuno fornire i seguenti
elementi aggiuntivi che si sostanziano con le considerazioni:
- l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^ domenica di
settembre allinea
- le popolazioni del fagiano attualmente
presenti sono frutto quasi esclusivamente di immissioni di selvatici
provenienti da allevamenti;
- i fagiani realmente selvatici sono
praticamente impossibili da individuare viste le continue e annuali immissioni
di soggetti di allevamento;
- le cure parentali della specie si
concludono abbondantemente prima della data indicata e la cosiddetta seconda
covata che può avvenire nel corso dell’estate è da ritenersi possibile, ma non
una costante, solamente nel caso in cui la stagione e le condizioni meteo
avverse possano aver distrutto la precedente fase di cova.
Per le motivazioni sopra esposte il
periodo di caccia indicato risulta sicuramente accettabile per il rispetto
della specie.
PERNICE
ROSSA, prelievo
consentito dal 18 settembre al 7
dicembre.
Per quanto concerne la pernice rossa si sottolinea che la specie è inserita dalla legge quadro 157/92 tra quelle legittimamente cacciabili. Si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA (concernenti l’inquinamento genetico che potrebbe conseguire all’immissione sul territorio di un taxon non autoctono, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie) siano superabili alla luce di quanto ampiamente riconosciuto e documentato e cioè che in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione.
Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
Non risulta pertanto prospettabile, almeno nelle Marche, detta ipotesi di impatto negativo.
STARNA, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre
Nella Guida, l’ISPRA sostiene che risulta accettabile, sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “ Key Concepts” ( 3^ decade di settembre ), un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.
Per
Di tali limitazioni si ritiene che beneficerà la specie in questione.
COTURNICE, prelievo consentito dal 2 ottobre al 20 novembre
Nella Guida, l’ISPRA sostiene che risulta accettabile, sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “ Key Concepts” ( 2^ decade di settembre ) e con la necessità di consentire un più completo sviluppo anche delle covate tardive, un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.
Per la coturnice valgono le identiche considerazioni fatte sulla starna; per questa specie è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato ( 2 ottobre-20 novembre),con un numero giornaliero abbattibile di un capo per cacciatore e un massimo di 5 per l’intera stagione.
Come per la starna,
e come già avvenuto nella passata stagione,
Specie
migratrici - Uccelli acquatici
Le specie per le quali si consente il prelievo venatorio sono le seguenti, e tutte nel periodo compreso tra il 18 settembre e il 30 gennaio 2012:
Germano reale, Alzavola, Canapiglia,
Fischione, Moriglione, Moretta, Codone, Marzaiola, Mestolone, Folaga,
Gallinella d’acqua, Porciglione, Beccaccino, Frullino, Pavoncella e Combattente
Come già evidenziato nella parte dedicata alla pre-apertura e rispetto a quanto previsto nella bozza inviata all’ISPRA, non si ritiene di attivare in questo periodo il prelievo, seppur da appostamento, del codone, della marzaiola e del mestolone, raccogliendo pertanto l’indicazione contenuta nella più volte richiamata Guida, dove si sostiene che l’anticipazione del prelievo agli inizi di settembre risulta particolarmente impattante sulle popolazioni di Anatidi nidificanti localmente.
Si ritiene opportuno per comodità e affinità delle motivazioni che stanno alla base del presente atto raggruppare le specie sopraindicate e svolgere per le stesse alcune considerazioni comuni e di ordine generale.
L’apertura alla 3^ domenica di settembre, che si ricorda cadere quest’anno il 18, è perfettamente in linea con il documento Key Concepts per tutte le specie elencate, così come la chiusura, applicando per alcune ciò che è previsto dalla guida interpretativa al paragrafo 2.7.2 e 2.7.9, e cioè la possibilità di prevedere una sovrapposizione di una decade fra caccia e inizio della migrazione pre-nuziale, ragione per cui le specie indicate di migratori acquatici possono essere cacciate nella terza decade del mese di gennaio.
Per quanto riguarda il combattente non si ritiene di
escluderlo dalle specie cacciabili come
indicato dall’ISPRA nella Guida, in considerazione che è specie per la quale la
normativa vigente consente il prelievo e che i flussi migratori del
combattente che interessano il nostro Paese, e sicuramente anche le Marche,
avvengono principalmente nel periodo primaverile e in modo del tutto marginale,
in quello del ripasso post nuziale.
Il prelievo del Combattente e della Moretta è
vietato nelle Zone di protezione speciale e nei Siti d’interesse comunitario
Specie
migratrici terrestri
Per le specie di avifauna non esaminate nella parte relativa alla pre- apertura si forniscono le seguenti considerazioni e motivazioni.
QUAGLIA, prelievo consentito dal 18 settembre al 31 dicembre
Nella “Guida per la stesura dei
calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42“, per la quaglia si evidenzia che il periodo di caccia compreso
tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il
periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key
Concepts” (2° decade di settembre).
La sovrapposizione di una decade con il
periodo di riproduzione, indicato nel
documento “Key concepts”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida
alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto
l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre.
In aggiunta si evidenzia quanto
contenuto nel
dossier “Sintesi dello stato di
conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra
nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente
del Senato; infatti per questa
specie si rileva: ”
Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale
(terza domenica di settembre – 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo
biologico e tecnico;”
ALLODOLA, prelievo consentito dal 18 settembre al 31 dicembre
L’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1 ottobre ed il 31dicembre. Ritiene altresì necessario che vengano stabiliti carnieri prudenziali stante lo stato di conservazione sfavorevole (depauperata) della specie a livello europeo (SPEC 3 ), raccomandando l’adozione di carnieri giornalieri e stagionali non superiore rispettivamente a 10 e 50 capi cacciatore.
In tal senso, è la proposta contenuta nel presente atto.
CESENA, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012
A livello europeo la specie è considerata in buono stato di conservazione ( non SPEC ) e la popolazione nidificante in Italia, secondo l’ISPRA, ha un trend stabile e crescente; a parere dell’Istituto il prelievo a partire dalla 3^ domenica di settembre e fino al 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo definito dal documento Key Concepts , anche se poi viene suggerito di posticipare l’inizio al 1 ottobre.
Al riguardo, e in merito a quanto previsto con la presente proposta, si precisa che non esistono motivi sostanziali per posticipare l’apertura della caccia al 1 ottobre così come indicato nella Guida ISPRA .
Per quanto concerne, invece, la chiusura al 30 gennaio 2012 si evidenzia che:
- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett.
b), della legge n.157/92) che prevede la
chiusura al 31 gennaio;
- i dati forniti dall’INFS (ora
ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale
degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-
- i dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. &
Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2.
Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Istituto Superiore per
- i
dati riportati nel dossier “Sintesi
dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto
dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e
consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si
rileva: ”Fenologia della migrazione: la
migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima
concentrazione tra novembre e metà dicembre;
quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di
aprile, con picco a febbraio-metà marzo.”
- la bibliografia citata nella
“Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite
all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC”
a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; in tutti gli otto lavori
tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione
prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio ;
- i dati riportati nella “Ricerca
nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica
per l’anno
Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
TORDO BOTTACCIO, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012
A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ( non SPEC ). Valgono, anche per questa specie, le considerazioni fatte in relazione alla data di apertura della Cesena.
Per quanto concerne, invece, la chiusura al 30 gennaio 2012 si evidenzia che:
- la normativa
vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la
chiusura al 31 gennaio;
- i
dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della
distribuzione
geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-
- i dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione
" Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli
in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Istituto Superiore per
- i dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto
di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione
della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente
del Senato. Per questa specie si rileva : ”Al riguardo, si osserva un
massimo stagionale nell’ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò
segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della
migrazione primaverile……La fenologia della migrazione risulta fortemente
diversificata su base regionale.”
- la bibliografia citata nella
“Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite
all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC”
a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; nei sedici lavori citati
, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato
l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in
tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di
febbraio ;
- i dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla
migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno
Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio e che tale indicazione è confermata dai dati rilevati a livello regionale. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.
TORDO SASSELLO, prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012
A livello europeo anche questo turdide è attualmente considerato in buono stato di conservazione (non SPEC ). Valgono, anche per questa specie, le considerazioni fatte in relazione alle date di apertura della Cesena e del Tordo bottaccio.
Per quanto concerne, invece, la chiusura al 30 gennaio 2012 si evidenzia che :
- la
normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che
prevede la chiusura al 31 gennaio;
- i dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione
" Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli
in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Istituto Superiore per
- i dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto
di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione
della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente
del Senato. Per questa specie si rileva : ”Fenologia della migrazione:
la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi
di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione
pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;
- la
bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione
delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of
directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; in
tutti i dieci lavori, citati , tratti dalla letteratura venatoria italiana,
viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di
febbraio ;
- i dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla
migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno
- il fatto che pur considerando la migrazione
prenuziale a partire dalla terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una
decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del
documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli
selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non
pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
BECCACCIA, prelievo consentito dal 2 ottobre al 22 gennaio 2012, con eventuale sospensione nel periodo 1 gennaio-22 gennaio 2012 al verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche
A proposito della specie si svolgono le seguenti considerazioni e si indicano le motivazioni che sostanziano la relativa proposta di prelievo contenuta nel presente atto.
L’ISPRA nella Guida più volte citata richiama il piano di gestione europeo che indica la caccia come fattore di rischio di importanza media per le popolazioni di questa specie e ne chiede una limitazione nei tempi di prelievo ( 31 dicembre ) e nei carnieri giornalieri e stagionali.
Riguardo all’indicazione di
anticipare la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 dicembre, stante
l’asserita contrazione delle popolazioni europee e la maggiore vulnerabilità
nei mesi invernali, si evidenzia quanto segue:
a)
la presente proposta di calendario
stabilisce la chiusura al 22 gennaio 2012, seguendo in questo caso il documento
“ Key Concepts” che indica
l’inizio della migrazione pre-nuziale al 10 gennaio ( 2^ decade di gennaio) con
l’utilizzazione di una decade di sovrapposizione;
b)
riduce
in questo mese a da 3 a 2, i capi
abbattibili giornalmente;
c)
nel periodo 1 gennaio-22 gennaio 2012 è
prevista la chiusura della caccia alla specie al verificarsi delle condizioni
sotto riportate e accertate tramite il Centro Operativo Agrometeo dell’ASSAM
(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche):
-
mantenimento delle temperature medie al
di sotto dello zero termico oltre i 4 giorni consecutivi
-
presenza continuativa di copertura
nevosa al di sopra dei
-
presenza uniforme di terreni innevati
sul livello del mare oltre le 48 ore
Il Dirigente della Struttura competente
in materia faunistico-venatoria comunica tempestivamente alle Amministrazioni
Provinciali, agli AATTC, alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi
di informazione regionali la sospensione della caccia per le ragioni sopra
indicate.
In tal modo si ritiene di soddisfare
l’esortazione più volte rappresentata dall’ISPRA circa la necessità di prevedere
un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di
eventi climatici sfavorevoli alla specie ( nevicate in periodo di svernamento
e/o periodi di gelo protratti) che inducono la beccaccia a concentrarsi in aree
circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili come previsto dal piano
di gestione europeo.
Ulteriori restrizioni che vengono
riconfermate anche per questa stagione, riguardano l’orario d’inizio del prelievo
che, per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta, ha luogo
un’ora dopo l’orario previsto per le altre specie e la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto
e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina.
LEPRE, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre.
L’ISPRA, nel parere già richiamato per la stagione venatoria 2011/2012, ritiene che lo status della specie richieda l’adozione di una più efficace regolamentazione del prelievo e ulteriori misure di carattere gestionale fondate sui seguenti punti :
- posticipazione dell’apertura della caccia a metà ottobre , almeno ai primi di ottobre, in una fase di graduale applicazione, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie.
A tale proposito si
sottolinea che
In aggiunta, si evidenzia che la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie lepre come suggerito dall’Ispra ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico incluso nel parere Ispra) si verificano meno del 5 percento delle nascite.
L’ultima notazione riguarda il fatto che nel mese di settembre sono previste solo sei giornate fisse di prelievo.
Si ritiene, poi, che il termine previsto al 7 dicembre vada nella direzione suggerita e soddisfi l’altra indicazione dell’ISPRA, considerando altresì che gli stessi AATTCC regionali hanno condiviso tale scelta; il riferimento agli Ambiti, per la specie in questione, introduce le altre due indicazioni contenute nel parere citato:
- avvio di forme di prelievo sostenibile, con censimenti e/o stime d’abbondanza delle popolazioni, pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri realizzati in ogni ATC, oltre alla realizzazione di una rete di zone di ripopolamento e cattura e zone di rispetto in ambienti idonei ( almeno sul 10/15% del territorio, con una distribuzione a macchia di leopardo), per favorire la conservazione e la naturale dispersione.
A proposito di quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter soddisfare le indicazioni, precisando che il prelievo è consentito in tre giornate fisse ( mercoledì,sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l’intera stagione venatoria , valori che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l’esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente.
I dati fanno riferimento ai carnieri realizzati e sono desumibili dall’esame di circa un 30% dei tesserini venatori.
In aggiunta, si
precisa che - per rispondere all’indicazione di favorire la conservazione e la
dispersione – attualmente nelle Marche circa
CONIGLIO SELVATICO, prelievo consentito dal 18 settembre al 7 dicembre
La specie, pur essendo presente con alcune popolazioni in aree limitate e definite del territorio regionale, viene prevista come prelevabile nella presente proposta.. La stessa, in virtù dell’ alta prolificità , può provocare danni all’agricoltura e ai terreni agricoli, data altresì la gregarietà e la peculiarità di costruire tane sotterranee composte da un complesso sistema di gallerie con diverse uscite.
Trattasi di specie cacciabile ai sensi dell’art.18 L.157/1992 e dall’art.30 della L.R. 7/95.
VOLPE,
prelievo consentito dal 18 settembre al 30 gennaio 2012
Si
uniforma l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola
selvaggina stanziale.
CINGHIALE,
prelievo
consentito dal 16 ottobre al 15 gennaio 2012
Per quanto riguarda la caccia al
cinghiale, specie in notevole incremento e portatrice di danno, la stessa può essere svolta nelle forme
consentite .
In attesa dell’entrata in vigore del
nuovo regolamento regionale per la gestione degli ungulati, vengono riconfermate
le modalità e le prescrizioni delle passate stagioni venatorie. Per l’esercizio
in forma collettiva occorre presentare richiesta all’Amministrazione
provinciale competente per territorio. In merito a questa regolamentazione si è
data facoltà alle Province di accertare la consistenza sulla base dei
censimenti e dei piani di abbattimento che devono essere trasmessi alla Regione
Marche 15 giorni prima dell’inizio del prelievo, le situazioni di danno,
individuare le zone ove la caccia al cinghiale è esercitabile anche in forma
collettiva, posto che l’esercizio venatorio al cinghiale evidenzia forme e
modalità di svolgimento peculiari, di stabilire la composizione delle squadre
di caccia anche previ accordi tra le Province medesime e le Regioni confinanti.
In presenza di calendari con aperture differenziate di caccia al cinghiale,
vale il principio della reciprocità.
Al termine del periodo stabilito
per il prelievo del cinghiale fissato al 15 gennaio 2012, e qualora i piani di
abbattimento presentati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dei
censimenti effettuati non siano stati completati,
PRELIEVO
CINCHIALE nella
forma della selezione
M e F (
ad eccezione delle F adulte ) 15 aprile – 1 ottobre
M e F
tutte le classi 1 ottobre – 31 gennaio
CAPRIOLO,
prelievo consentito secondo la scheda di seguito riportata
Le specie capriolo , di cui è
accertata la presenza nella Regione Marche, può essere oggetto di caccia di
selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, in presenza di
specifiche regolamentazioni provinciali.
PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO
Maschi di I e II classe 1°
giugno – 15 luglio 15 agosto – 31 ottobre
Femmine di I e II classe 1°
gennaio -15 marzo
Maschi e femmine di classe 0
1° gennaio –
15 marzo
DAINO,
prelievo consentito secondo la scheda di seguito riportata
Le specie daino, di cui è
accertata la presenza nella Regione Marche, può essere oggetto di caccia di selezione,
subordinata a preventivi censimenti faunistici, in presenza di specifiche
regolamentazioni provinciali.
PIANO DI PRELIEVO DAINO
Maschi I, II e III classe 1°
settembre – 30 settembre 1° novembre –
15 marzo
Femmine I e II classe 1°
gennaio – 15 marzo
Maschi e femmine di classe 0 1° gennaio – 15 marzo
Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana,
fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
In conclusione si rappresenta che la presente
proposta di calendario tiene conto anche di alcune indicazioni emerse nelle audizioni e
consultazioni avute dalla Struttura con i diversi soggetti interessati alla
problematica, in particolare, gli Ambiti
Territoriali di Caccia e le Associazioni
Venatorie Regionali.
A tal proposito, si evidenzia che
i soggetti sopraindicati sono stati convocati dalla Struttura competente in
data 28
marzo 2011.
Con le consultazioni svolte si
ritiene di aver soddisfatto le diverse e articolate esigenze di tutte le componenti
che a vario titolo interagiscono nella gestione dell’attività venatoria,
comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti
nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Da ultimo si precisa che per
quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare
riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di
evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio
marchigiano – fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere
tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – si ritiene dover
proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia
consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi
calendari venatori, a decorrere dal 18 settembre 2011.
In merito alle altre
considerazioni e orientamenti rappresentati dall’ISPRA nel parere citato, si
svolgono le seguenti valutazioni ed
eventuali controdeduzioni.
GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1
OTTOBRE-30 NOVEMBRE
Si
tratta della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di
ottobre-novembre con la sola pratica dell’appostamento.
Nel
caso in questione l’ISPRA dichiara che “verosimilmente la concessione delle
giornate aggiuntive potrà determinare un aumento della pressione venatoria
sull’avifauna migratrice…., la cui dimensione non è al momento stimabile vista
anche la mancanza di dati statistici a livello regionale sui carnieri
storicamente realizzati. La dimensione dell’incremento del prelievo …. potrà
essere valutato sole se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare
adeguatamente la raccolta e l’analisi dei carnieri, in modo che risulti
apprezzabile la dinamica degli abbattimenti secondo una scansione per decadi.
In assenza di un sistema di monitoraggio come quello prospettato, si ritiene
che la deroga in questione non risponda ad opportuno principio di precauzione.
Fino
allo scorso anno l’ISPRA invitava le Regioni che prevedevano le giornate
aggiuntive, compresa quindi anche
A
più riprese nel passato, e ora si riconferma, è stato sottolineata una
circostanza di fatto importante e relativa al fenomeno del flusso migratorio
che nel bimestre di ottobre-novembre, segue la rotta carpatico-danubiana per
finire nel litorale e poi all’interno del territorio marchigiano e che costituisce
la ragione della pratica della caccia da appostamento ai migratori nelle
Marche.
Ciò
viene evidenziato per riconfermare che la pratica si effettua nei riguardi del
volo post-nuziale quando i contigenti dei migratori sono nella consistenza
massima e dal lato del diritto comunitario pienamente ammissibile trattandosi
di fenomeno opposto al volo pre-nuziale per il quale
Proprio su questa considerazione
Relativamente alle nuove indicazioni contenute nel citato parere, si rappresenta che, come detto per la lepre, annualmente gli AATTCC esaminano i tesserini venatori contenenti gli abbattimenti delle varie specie, i periodi ecc. e trasmettono alla Struttura regionale competente le relative risultanze
I dati fanno riferimento ai carnieri realizzati e sono ricavati dall’esame di circa un 30% dei tesserini venatori.
Con l’approvazione
delle modifiche alla L.R. 7/95 deliberate dall’Assemblea legislativa nella
seduta del 12 luglio
Ad ogni buon conto, e come ultima annotazione, si evidenzia che viene riconfermata anche per questa stagione venatoria la limitazione dei carnieri giornalieri.
PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO
CANI
Il periodo di addestramento dei
cani è quello previsto dalla legge. Tuttavia, in relazione a specifiche realtà
territoriali, quali dislocazione, numero ed estensione complessiva delle zone
di addestramento cani istituite dalle Province, a norma dell’art. 33 della L.R.
7/95, ed in considerazione dello stato della fauna, è data facoltà alle
Amministrazioni provinciali di ridurre il periodo e gli orari fissati. Inoltre
la proposta di calendario venatorio stabilisce che l’allenamento dei cani da
caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di
iscrizione in un A.T.C.
Relativamente
all’osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie
impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di
allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo,
ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA
PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA
Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall’ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:
Adempimenti legati all’adesione
dell’Italia all’AEWA
Si evidenzia che
Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AATTCC ricavano, con l’esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici.
I dati, trasmessi poi alla Struttura regionale competente in materia di caccia, fanno riferimento ai carnieri realizzati ( anche se non suddivisi per specie ) e sono ricavati dall’esame di circa un 30% dei tesserini venatori.
Giova ricordare in questo paragrafo il richiamo già fatto relativo all’approvazione delle modifiche alla L.R. 7/95 deliberate dall’Assemblea legislativa nella seduta del 12 luglio 2011. Ha, infatti, preso definitivamente corpo l’Osservatorio faunistico regionale, il quale da subito dovrà provvedere a raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province e dagli AATTCC, verificandone l’entità e gli effetti del prelievo venatorio. Ciò costituirà un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell’organo scientifico.
Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com’è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, del Corpo Forestale dello Stato ecc.
Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati.
Nel merito delle osservazioni formulate dall’ISPRA si osserva che non è dato sapere a quali recenti studi si faccia riferimento.
Non sono poi state formulate dalle Amministrazioni provinciali segnalazioni specifiche circa i pericoli paventati durante l’esercizio venatorio e impatti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi.
Valutazione d’incidenza della caccia sulla
Rete Natura 2000
Si ritiene che
Regolamento
di caccia
L’esercizio venatorio deve essere
svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993
ai sensi della L 157/92, art. 14, comma 6. L’opzione espressa dall’utente,
modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell’apposito spazio
predisposto sul tesserino di caccia.
Ogni cacciatore, per poter
cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto
(di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può
essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e
migratrici).
I cacciatori residenti nelle
Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C.,
previsto al 31 maggio, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/95, come sostituito
dall’art. 35 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11, possono esercitare, a far data
dal 3 settembre 2011, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con
esclusione della lepre, del fagiano, della starna, della coturnice, della
pernice rossa e del coniglio selvatico in tutti gli ambiti territoriali della
Regione, previa domanda da presentare contestualmente all’iscrizione all’A.T.C.
stesso tramite barratura della/e Provincia/e in cui intende accedere.
In ogni A.T.C., comunque, in
relazione all’indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione,
l’esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in
altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma
5 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli
scambi disciplinati dall’art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95, come
sostituito dall’art. 35 della parimenti citata L.R. 11/2001.
Il tesserino di caccia è
predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta
annotazione, da parte dell’utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali
abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di
caccia. In particolare, per i cittadini della Repubblica di S. Marino, sulla
base degli accordi vigenti tra la stessa Repubblica e quella italiana, è
prevista la trasmissione di un quantitativo di tesserini della Regione
corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare
l'attività venatoria nella Regione Marche. Per quanto riguarda la possibilità
di effettuare l’esercizio venatorio fuori Regione, la relativa regolamentazione
della mobilità venatoria è stata prevista dalla legge regionale, art. 16, comma
6, come sostituito dall’art. 35 della più volte citata L.R. 11/2001, attraverso
il metodo degli scambi interregionali, per la cui entità
Per la
caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende
agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni del relativo regolamento
(R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e successive modificazione ed integrazioni).
I
divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge
regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; art. 10, comma 1, Legge 353/2000).
In relazione a quanto tutto sopra
esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell’art. 18 della L 157/92 e s.m e
dell’art. 30 della L.R. 7/95.
Tutto ciò premesso si propone di
approvare il descritto calendario venatorio, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Uriano Meconi)
Il
sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della
presente deliberazione e ne propone l’adozione alla Giunta regionale.
Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare
alcun impegno di spesa a carico della Regione.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(
La
presente deliberazione si compone di n. _______ pagine, di cui n. _______
pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale. IL
SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Elisa Moroni)
ALLEGATO
CALENDARIO
VENATORIO 2011 – 2012
La stagione
venatoria ha inizio il 3 settembre 2011 e termina il 30 gennaio 2012.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal
3 settembre al 30 novembre ;
b)
merlo: dal 3 settembre al 31 dicembre;
c)
colombaccio: dal 3 settembre al 30 gennaio 2012;
d) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 3 settembre al 29 gennaio 2012;
e) lepre, coniglio selvatico, pernice
rossa, starna, fagiano; dal 18 settembre
al 7 dicembre;
f) quaglia,
allodola: dal 18 settembre al 31
dicembre;
g) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo
sassello germano reale, codone, mestolone, marzaiola, folaga, alzavola,
canapiglia, fischione, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella
d'acqua, porciglione, frullino, combattente: dal 18 settembre al 30 gennaio;
h)
cinghiale: dal 16 ottobre al 15 gennaio 2012 –
i) coturnice: dal 2 ottobre al 20 novembre;
l) beccaccia: dal 2 ottobre al 31 dicembre; dal
1 gennaio al 22 gennaio 2012, con eventuale sospensione del prelievo al
verificarsi delle seguenti condizioni:
1)
mantenimento
delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni
consecutivi;
2)
presenza
continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre
giorni;
3)
presenza
uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate
sono cacciabili:
·
settembre: sabato 3 – domenica 4 - domenica 18 –
mercoledì 21 – sabato 24 – domenica 25 – mercoledì 28;
·
dal 1 ottobre al
30 gennaio 2012:
tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando
che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e
coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
·
dall’ 1 ottobre
al 30 novembre:
la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due
giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;
Nei giorni 3
– 4 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie e negli orari di seguito
indicati:
·
tortora, colombaccio, merlo, cornacchia grigia, ghiandaia,
gazza: dalla ore 5.30 alle ore 12,00 L’esercizio dell’attività venatoria è
consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere
il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate
gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono
essere realizzati solo con materiale artificiale. L’occupazione del sito e
l’installazione degli appostamenti temporanei
non possono essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia. (
Tale prescrizione non si applica nelle Aziende faunistico venatorie e nelle
Aziende agri-turistiche venatorie).
E’ altresì vietato segnare in qualsiasi
modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
L’esercizio venatorio ha inizio e
termine secondo gli orari di seguito indicati:
|
settembre: |
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 |
|
|
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 |
|
ottobre: |
dal 01 al 30 - ore 6.00 / 19.00
termine orario legale dal 31 al 31 ottobre 5.30 / 17,15 |
|
|
|
|
novembre: |
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 |
|
|
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00 |
|
dicembre: |
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 |
|
|
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45 |
|
gennaio: |
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 |
|
|
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45 |
Fanno eccezione:
-
la
caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad un’ora dopo il tramonto;
-
la
caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito
a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina
stanziale:
1) lepre e
coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la
lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica
nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano,
starna, pernice rossa e coniglio selvatico
- n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n.
5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono
abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina
migratoria
1) quaglie e
tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e
cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e
palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n.
6 capi;
5) beccacce – n. 3
capi giornalieri ( nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri ( dal 1° al 22
gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili
appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente
i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è
complessivamente di 15 capi. Per la specie allodola il carniere giornaliero è
di 10 capi, con un massimo stagionale di 50 capi.
Caccia al cinghiale
Per quanto riguarda la caccia al
cinghiale, la stessa può essere svolta nelle forme consentite .
Per praticare la caccia al
cinghiale in forma collettiva è necessario presentare richiesta
all’Amministrazione provinciale competente per territorio che, anche previo
accordo con le Province interessate delle
Regioni limitrofe, stabilisce altresì la composizione delle squadre di
caccia.
In presenza di calendari con
aperture differenziate di caccia al cinghiale, vale il principio della reciprocità.
La caccia di selezione, subordinata a
preventivi censimenti faunistici, è consentita al capriolo, daino e al cinghiale.
PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO
Maschi di I e II classe 1°
giugno – 15 luglio 15 agosto – 31 ottobre
Femmine di I e II classe 1°
gennaio -15 marzo
Maschi e femmine di classe 0
1° gennaio –
15 marzo
PIANO DI PRELIEVO DAINO
Maschi I, II e III classe 1°
settembre – 30 settembre 1° novembre –
15 marzo
Femmine I e II classe 1°
gennaio – 15 marzo
Maschi e femmine di classe 0 1° gennaio – 15 marzo
PIANO DI PRELIEVO CINCHIALE
M e F (
ad eccezione delle F adulte ) 15 aprile – 1° ottobre
M e F
tutte le classi 1° ottobre – 31
gennaio
Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana,
fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e
Siti d’Interesse Comunitario ( S.I.C.)
Nelle
Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Interesse Comunitario valgono le
seguenti prescrizioni.
a. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.
b. Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
c. E’
vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9,
paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979.
d. E’
vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche
e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di
classe I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali,
nonché nel raggio di
e. E’
vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di
controllo demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico
delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del
lanario ( Falco biarmicus ).
f.
E’ vietato l’abbattimento di esemplari
appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia
fuligula).
g. E’
vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve
le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a
procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni.
h. E’
vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei
cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte
salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti
potranno essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico
venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione
d’incidenza.
i.
Sono vietati la distruzione o il
danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì,
disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di
riproduzione e dipendenza.
j.
Nella caccia al cinghiale in braccata,
se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio
regionale ( es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le
seguenti disposizioni:
1) La
muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2)
Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di
rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di
limiere;
3)
Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori
Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale
di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni
locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini
ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o
popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti di specie autoctone in
imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di
estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela.
In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR n.357/97
e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno
essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
- le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese
quelle finalizzate all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti
appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali,
da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo
territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le
immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni,
fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d)
Le immissioni faunistiche previste nelle
precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi
strumenti di pianificazione ( Piano faunistico venatorio provinciale e Carta
ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e)
La circolazione motorizzata fuori
strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le
piste
forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi
agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza,
compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture,
inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte degli
aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini
dell’acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della
L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e
gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.
Per
quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario
venatorio.
Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto
nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante
in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o
successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione
all’esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di
caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30
giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola
con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre, al fagiano,
alla starna, alla coturnice, pernice rossa, coniglio selvatico e cinghiale e,
ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità
venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l’esercizio
venatorio alle specie sopracitate è svolto dai cacciatori residenti in altri
Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate
dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte
le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa,
ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito,
a domanda, da presentare con le modalità di cui all’art. 15, comma 8, della
L.R. 7/95, come modificato dall’art. 22 della L.R. 21/2000, all’Amministrazione
provinciale competente per territorio, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella
Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un
A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e
disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per
l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il
territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite
l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare i relativi moduli
ed a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza,
i tesserini di caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione.
Per ogni giornata di caccia
l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso, in modo indelebile e
negli spazi all’uopo destinati, l’A.T.C. prescelto, la forma di caccia ed il
giorno di caccia ; dopo l’abbattimento di capi di selvaggina stanziale deve
annotare il sesso, con esclusione della pernice rossa, e, apporre un cerchietto
intorno all’annotazione del capo di stanziale abbattuto qualora lo stesso venga
depositato a casa o in macchina.
Per i prelievi di fauna selvatica
migratoria, il numero dei capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro
il termine della giornata di caccia, ad eccezione della beccaccia i cui singoli
capi abbattuti devono essere immediatamente annotati e contrassegnati con un cerchietto
qualora vengano depositati a casa o in macchina.
I cacciatori non residenti nella Regione
Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in possesso del
tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le
norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi,
possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di
provenienza, nei periodi stabiliti dai
rispettivi calendari. A tal fine
Ai fini del rilascio del tesserino di
cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino,
L’allenamento
dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento
della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 15
al 31 agosto , tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì e nel mese di settembre nelle giornate del
1,5,7,8, 10,11,12 e 14, dalle ore 6.00
alle ore 20,00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui
terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche
su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si
arrechi danno alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 500 dal confine
delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Per
l’allenamento e per l’esercizio venatorio ogni cacciatore può disporre di non
più di due cani, qualora ricorra a razze da cerca o da ferma. Nell’ipotesi di
utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per
squadra. Per
la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati
dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.
Le Amministrazioni provinciali, tenuto
conto della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei
relativi periodi di funzionamento delle zone per l’allenamento e
l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma
dell’art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono ridurre il
periodo e l’orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario
venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento
dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato
e domenica.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende
Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo
restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle
limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende
agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento
è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di
sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da
leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di
qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non
compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti,
arvicole, talpe e ratti;
-
vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché
loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla
fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di
Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
-
l’uso di bocconi avvelenati;
-
cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte
di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli
specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in
tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50
dalle relative rive o argini;
-
cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali
in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da
piene di fiume;
-
cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto:
coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e
oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso,
nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto;
vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e
floreali di pieno campo;
-
cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10,
comma
-
non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino;
-
non è consentita la posta alla beccaccia;
A protezione dei nidi e dei nidiacei
appartenenti alle specie terricole, stanziali e non, sull’intero territorio
della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture
graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna,
da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d’acqua in genere
nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade
ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto
di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi
agricoli locali, purché l’incendio di dette materie non arrechi danno immediato
a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe
infestanti, rovi e simili può essere incendiato purché riunito in cumuli.
L’operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente
spento. Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce
concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture
agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando
quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni
Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito
esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari
venatori, a decorrere dal 18 settembre 2011.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione
sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2011.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel
presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11
febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.