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Calendario Venatorio
CALENDARIO
VENATORIO 2011 – 2012
La stagione
venatoria ha inizio il 3 settembre 2011 e termina il 30 gennaio 2012.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal
3 settembre al 30 novembre ;
b)
merlo: dal 3 settembre al 31 dicembre;
c)
colombaccio: dal 3 settembre al 30 gennaio 2012;
d) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 3 settembre al 29 gennaio 2012;
e) lepre, coniglio selvatico, pernice
rossa, starna, fagiano; dal 18 settembre
al 7 dicembre;
f) quaglia,
allodola: dal 18 settembre al 31
dicembre;
g) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo
sassello germano reale, codone, mestolone, marzaiola, folaga, alzavola,
canapiglia, fischione, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella
d'acqua, porciglione, frullino, combattente: dal 18 settembre al 30 gennaio;
h)
cinghiale: dal 16 ottobre al 15 gennaio 2012 –
i) coturnice: dal 2 ottobre al 20 novembre;
l) beccaccia: dal 2 ottobre al 31 dicembre;
dal 1 gennaio al 22 gennaio 2012, con eventuale sospensione del prelievo
al verificarsi delle seguenti condizioni:
1)
mantenimento
delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni
consecutivi;
2)
presenza
continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre
giorni;
3)
presenza
uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate
sono cacciabili:
·
settembre: sabato 3 – domenica 4 - domenica 18 –
mercoledì 21 – sabato 24 – domenica 25 – mercoledì 28;
·
dal 1 ottobre al
30 gennaio 2012:
tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando
che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e
coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
·
dall’ 1 ottobre
al 30 novembre:
la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due
giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;
Nei giorni 3
– 4 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie e negli orari di seguito
indicati:
·
tortora, colombaccio, merlo, cornacchia grigia,
ghiandaia, gazza: dalla ore 5.30 alle ore 12,00 L’esercizio dell’attività
venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di
raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette
giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo
naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore
dall’orario di caccia. ( Tale prescrizione non si applica nelle Aziende
faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
E’ altresì vietato segnare in qualsiasi
modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
L’esercizio venatorio ha inizio e
termine secondo gli orari di seguito indicati:
|
settembre: |
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 |
|
|
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 |
|
ottobre: |
dal 01 al 30 - ore 6.00 / 19.00
termine orario legale dal 31 al 31 ottobre 5.30 / 17,15 |
|
|
|
|
novembre: |
dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 |
|
|
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00 |
|
dicembre: |
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 |
|
|
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45 |
|
gennaio: |
dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 |
|
|
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45 |
Fanno eccezione:
-
la
caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad un’ora dopo il tramonto;
-
la
caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito
a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina
stanziale:
1) lepre e
coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la
lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica
nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano,
starna, pernice rossa e coniglio selvatico
- n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n.
5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono
abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola
coturnice;
b) selvaggina
migratoria
1) quaglie e
tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e
cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e
palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n.
6 capi;
5) beccacce – n. 3
capi giornalieri ( nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri ( dal 1° al 22
gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili
appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente
i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è
complessivamente di 15 capi. Per la specie allodola il carniere giornaliero è
di 10 capi, con un massimo stagionale di 50 capi.
Caccia al cinghiale
Per quanto riguarda la caccia al
cinghiale, la stessa può essere svolta nelle forme consentite .
Per praticare la caccia al
cinghiale in forma collettiva è necessario presentare richiesta
all’Amministrazione provinciale competente per territorio che, anche previo
accordo con le Province interessate delle
Regioni limitrofe, stabilisce altresì la composizione delle squadre di
caccia.
In presenza di calendari con
aperture differenziate di caccia al cinghiale, vale il principio della reciprocità.
La caccia di selezione, subordinata a
preventivi censimenti faunistici, è consentita al capriolo, daino e al cinghiale.
PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO
Maschi di I e II classe 1°
giugno – 15 luglio 15 agosto – 31 ottobre
Femmine di I e II classe 1°
gennaio -15 marzo
Maschi e femmine di classe 0
1° gennaio –
15 marzo
PIANO DI PRELIEVO DAINO
Maschi I, II e III classe 1°
settembre – 30 settembre 1° novembre –
15 marzo
Femmine I e II classe 1°
gennaio – 15 marzo
Maschi e femmine di classe 0 1° gennaio – 15 marzo
PIANO DI PRELIEVO CINCHIALE
M e F (
ad eccezione delle F adulte ) 15 aprile – 1° ottobre
M e F
tutte le classi 1° ottobre – 31
gennaio
Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana,
fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti
d’Interesse Comunitario ( S.I.C.)
Nelle
Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Interesse Comunitario valgono le
seguenti prescrizioni.
a. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.
b. Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
c. E’
vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9,
paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979.
d. E’
vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche
e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di
classe I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali,
nonché nel raggio di
e. E’
vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di
controllo demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico
delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del
lanario ( Falco biarmicus ).
f.
E’ vietato l’abbattimento di esemplari
appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia
fuligula).
g. E’
vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve
le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a
procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni.
h. E’
vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei
cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte
salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti
potranno essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico
venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione
d’incidenza.
i.
Sono vietati la distruzione o il
danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì,
disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di
riproduzione e dipendenza.
j.
Nella caccia al cinghiale in braccata,
se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio
regionale ( es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le
seguenti disposizioni:
1) La
muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2)
Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di
rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di
limiere;
3)
Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori
Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale
di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni
locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini
ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o
popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti di specie autoctone in
imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di
estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela.
In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR n.357/97
e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno
essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
- le
attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo
venatorio,comprese quelle finalizzate all’addestramento cani, sono consentite
solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da
allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti
sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le
immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni,
fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d)
Le immissioni faunistiche previste nelle
precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi
strumenti di pianificazione ( Piano faunistico venatorio provinciale e Carta
ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e)
La circolazione motorizzata fuori
strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le
piste
forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi
agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza,
compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle
infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda
da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori
e ai fini dell’acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31
della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e
gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.
Per
quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario
venatorio.
Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto
nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante
in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o
successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione
all’esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di
caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30
giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola
con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre, al
fagiano, alla starna, alla coturnice, pernice rossa, coniglio selvatico e
cinghiale e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità
venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l’esercizio
venatorio alle specie sopracitate è svolto dai cacciatori residenti in altri
Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate
dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte
le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa,
ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito,
a domanda, da presentare con le modalità di cui all’art. 15, comma 8, della
L.R. 7/95, come modificato dall’art. 22 della L.R. 21/2000, all’Amministrazione
provinciale competente per territorio, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella
Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un
A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e
disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per
l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il
territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite
l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare i relativi moduli
ed a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza,
i tesserini di caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione.
Per ogni giornata di caccia
l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso, in modo indelebile e
negli spazi all’uopo destinati, l’A.T.C. prescelto, la forma di caccia ed il
giorno di caccia ; dopo l’abbattimento di capi di selvaggina stanziale deve
annotare il sesso, con esclusione della pernice rossa, e, apporre un cerchietto
intorno all’annotazione del capo di stanziale abbattuto qualora lo stesso venga
depositato a casa o in macchina.
Per i prelievi di fauna selvatica
migratoria, il numero dei capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino
entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione della beccaccia i cui
singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati e contrassegnati
con un cerchietto qualora vengano depositati a casa o in macchina.
I cacciatori non residenti nella Regione
Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in possesso del
tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le
norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi,
possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di
provenienza, nei periodi stabiliti dai
rispettivi calendari. A tal fine
Ai fini del rilascio del tesserino di
cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino,
L’allenamento
dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento
della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 15
al 31 agosto , tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì e nel mese di settembre nelle giornate del
1,5,7,8, 10,11,12 e 14, dalle ore 6.00
alle ore 20,00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui
terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche
su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si
arrechi danno alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 500 dal confine
delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Per
l’allenamento e per l’esercizio venatorio ogni cacciatore può disporre di non
più di due cani, qualora ricorra a razze da cerca o da ferma. Nell’ipotesi di
utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per
squadra. Per
la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati
dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.
Le Amministrazioni provinciali, tenuto
conto della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei
relativi periodi di funzionamento delle zone per l’allenamento e
l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma
dell’art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono ridurre il
periodo e l’orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario
venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento
dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato
e domenica.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende
Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo
restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle
limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende
agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento
è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di
sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da
leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di
qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non
compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti,
arvicole, talpe e ratti;
-
vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché
loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla
fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di
Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
-
l’uso di bocconi avvelenati;
-
cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte
di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli
specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in
tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50
dalle relative rive o argini;
-
cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali
in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da
piene di fiume;
-
cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto:
coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e
oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso,
nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto;
vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e
floreali di pieno campo;
-
cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10,
comma
-
non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino;
-
non è consentita la posta alla beccaccia;
A protezione dei nidi e dei nidiacei
appartenenti alle specie terricole, stanziali e non, sull’intero territorio
della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture
graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna,
da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d’acqua in genere
nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade
ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto
di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi
agricoli locali, purché l’incendio di dette materie non arrechi danno immediato
a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe
infestanti, rovi e simili può essere incendiato purché riunito in cumuli.
L’operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente
spento. Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce
concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture
agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando
quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni
Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito
esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari
venatori, a decorrere dal 18 settembre 2011.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione
sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2011.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel
presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11
febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.