Menu principale:
Calendario Venatorio
OGGETTO: Attivazione del prelievo in deroga alla specie storno (Sturnus
vulgaris) per l’anno 2011
LA GIUNTA
REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in
calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura,
Forestazione e Pesca – PF Attività Ittiche e faunistico-venatorie, dal quale si
rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per
i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente
del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca
che contiene il parere favorevole, di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di
legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva, nè può comunque derivare un impegno di spesa a carico
della Regione ;
VISTO
l’articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,
DELIBERA
Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Castelbellino, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Mergo, Osimo, Ostra, Ripe, Senigallia;
Provincia di Ascoli Piceno: Folignano, Monteprandone, San Benedetto
del Tronto;
Provincia di Fermo: Fermo, Massa Fermana,
Montegiorgio, Montottone, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San
Patrizio;
Provincia di Macerata: Civitanova Marche,
Corridonia, Mogliano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Porto Recanati,
Potenza Picena, Recanati;
Provincia di Pesaro-Urbino: Cagli,
Cartoceto,
Colbordolo, Fano, Fossombrone,
Gradara, Marotta, Mondolfo, Montelabbate, Pergola,
Pesaro, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia;
11.
di
prevedere fin d’ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga dello
storno qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;
IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
( Elisa Moroni )
(Gian Mario Spacca)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
Direttiva
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Legge
11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Legge
Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
Legge
Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla
direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11
febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5
gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".
MOTIVAZIONE
La
direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in
particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) consente di derogare al
divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di
prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;
La
“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea,
fornisce indicazioni circa l’applicazione della suddetta direttiva;
La
legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l’articolo 19
bis, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina
dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell’articolo
9 della direttiva;
A
tale scopo è stato stilato un Protocollo operativo per il prelievo in deroga di
cui all’art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza
Stato Regioni);
La
legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea” ed in
particolare l’articolo 42, comma 3, lett. b), introducendo un apposito comma
all’articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni,
nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei
provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
La
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività
venatoria” è la normativa di riferimento in recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
Con
legge regionale n. 8 del 3 luglio
Il
D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare –
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) –
nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS
l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione
della caccia di selezione agli ungulati;
Le
specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la
direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della stessa direttiva
possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni
di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per
prevenire gravi danni alle colture agricole;
Le
specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere
oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate
le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi
ed i controlli;
Il
regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva Comunitaria prevede che,
ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono
derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;
La
specie storno negli anni 2008 -
Nell’anno
2010 si è registrato un ulteriore incremento dei danni da storno rispetto agli
anni precedenti come riportato nel documento tecnico elaborato
dall’Osservatorio Faunistico Regionale in collaborazione con l’Università degli
Studi di Urbino e che si allega al presente atto di cui è parte integrante e
sostanziale;
I
suddetti dati sono quelli ufficiali rilevati dalle Province e dagli AA.TT.CC a
seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni e convenzionati, e
successivamente trasmessi alla Regione Marche e depositati agli atti;
Tali
dati, riferiti dalle Province, non tengono conto delle Aree protette ai sensi
della legge 394/1991 e della L.R. n. 15/94 e neppure dei danni arrecati alle
produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile;
Molte
delle produzioni agricole menzionate presentano oggi un alto livello di qualità
dimostrato da numerosi denominazioni di origine sia per i vini che per l’olio
extra vergine d’oliva per le quali, tra l’altro, è da considerarsi
l’altrettanto elevata frammentarietà territoriale caratterizzata da piccole
aziende che comunque svolgono un ruolo rilevante sia nel mercato di nicchia,
che dal punto di vista della caratterizzazione del paesaggio;
In
ragione di quanto sopra, il danno finanziario che subiscono le aziende agricole
è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente
risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto
inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite
di mercato;
Si
ritiene pertanto indispensabile attivare tutte le iniziative finalizzate alla
riduzione di tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione
vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale
attraverso ogni possibile azione;
E’
stata effettuata, inoltre, un’attenta valutazione per l’autorizzazione del
prelievo in deroga al fine di modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e
modalità di prelievo laddove si debba diminuire l’incidenza dei danni;
A
tal proposito, in data 16.06.2011 si è riunita la Commissione Consultiva, che
sovraintende i lavori dell’Osservatorio Faunistico Regionale, che, affrontando
la problematica dei danni alle colture agricole attribuiti alla specie Sturnus vulgaris, ha ipotizzato una
risoluzione del problema attraverso la possibilità di applicare la deroga nei
comuni/territori realmente colpiti, o che comunque sulla base dello storico
potrebbero esserne interessati, in presenza di colture come i vigneti, gli
uliveti e i frutteti a maturazione tardiva nonché la riduzione del numero dei
cacciatori a coloro che realmente ne fanno esplicita richiesta presso il Comune
di residenza;
In
data 20.07.2011 si è provveduto a trasmettere all’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il programma di prelievo dello
storno e la proposta di deliberazione con contestuale richiesta di parere;
L’ISPRA
ha trasmesso il parere favorevole in data 22.07.2011 prot. n. 24443 agli atti
dell’Ente prot. N. 468177 del 22.07.2011;
Nelle
more dell’approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge
96/2010, sussiste l’esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle
colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello
locale, di consentire, anche per la stagione venatoria 2011/12, il prelievo in
deroga dello storno in quanto specie significativamente dannosa per
l’agricoltura allo scopo di limitare l’incidenza dei danni alle attività
agricole, applicando la disciplina vigente;
Per
le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, si ritiene di dar
corso al prelievo in deroga della specie storno individuando specie, luoghi, tempi
e modalità;
Si
ritiene inoltre opportuno attuare i prelievi solo nei Comuni dove si sono
verificati danni o e sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti,
frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie storno e
sono state poste in essere misure per la prevenzione e mitigazione dei danni
stessi;
Considerato
che un’analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da
storno negli anni scorsi, associata alla valutazione specifica delle altre
informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei
danni e l’esito della messa in opera di misure di prevenzione, nonché della
carta di distribuzione delle coltivazioni di olivo e vite nel territorio
marchigiano, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente
ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto
peraltro indicato dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, dove al
punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di
far riferimento all’esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti
probabilità che il danno si verifichi;
Si
ritiene pertanto che esistano le condizioni per disciplinare un regime di
deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma 1,
lettera a) della direttiva 2009/147/CE, con particolare riferimento alle
condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari
prelevabili;
A
causa della fenologia che caratterizza la specie storno nel periodo
settembre-dicembre nel territorio regionale, durante il quale lo stesso è
frequentato da contingenti stanziali, migratori e svernanti, gli abbattimenti
possono avere il solo scopo di rafforzare l’effetto deterrente prodotto da
sistemi incruenti di protezione delle coltivazioni passibili di
danneggiamento e pertanto debbono essere
effettuati nelle loro immediate vicinanze, solo in presenza del frutto pendente
e senza l’uso di richiami di qualsiasi tipo;
Per
tutte le ragioni di cui sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare il
seguente provvedimento:
Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Castelbellino, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Mergo, Osimo, Ostra, Ripe, Senigallia;
Provincia di Ascoli Piceno: Folignano, Monteprandone, San Benedetto
del Tronto;
Provincia di Fermo: Fermo, Massa Fermana,
Montegiorgio, Montottone, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San
Patrizio;
Provincia di Macerata: Civitanova Marche,
Corridonia, Mogliano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Porto Recanati,
Potenza Picena, Recanati;
Provincia di Pesaro-Urbino: Cagli,
Cartoceto,
Colbordolo, Fano, Fossombrone,
Gradara, Marotta, Mondolfo, Montelabbate, Pergola,
Pesaro, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia;
IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Uriano
Meconi)
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime
parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica
della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla Giunta regionale. Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare
alcun impegno di spesa a carico della Regione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(
La
presente deliberazione si compone di n. _______ pagine, di cui n. _______
pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.
IL SEGRETARIO DELLA
GIUNTA REGIONALE
(Elisa Moroni)
ALLEGATO A
ANALISI SUI DANNI ALLE COLTURE DA PARTE DELLO
STORNO (Sturnus vulgaris) PER L'ANNO 2010 NELLA REGIONE MARCHE
Sono
stati presi in esame i dati di pertinenza alle Province e agli A.A.T.T.C.C.
riguardanti i danni alle diverse colture e i relativi risarcimenti effettuati.
Il
lavoro prende in esame separatamente i dati riferiti agli A.A.T.T.C.C. da quelli
delle singole
Province,
ma è stato comunque possibile dare un quadro riepilogativo complessivo per
tutta la Regione Marche a seguito delle analisi differenziate.
Ambiti Territoriali di Caccia
Il
quadro dei risarcimenti effettuati dai diversi A.A.T.T.C.C. è riportato nella
tabella seguente; il grafico ad istogrammi mostra il rapporto tra l'importo dei
danni richiesti e liquidati nei singoli A.A.T.T.C.C.
Nei
successivi grafici a torta questo rapporto può essere più facilmente compreso.
N.B.:
negli A.A.T.T.C.C. di Fermo ed Ancona
|
ISTITUTO |
DANNI RICHIESTI |
DANNI LIQUIDATI |
Rapporto Richiesti/Liquidati |
|
ATC MC1 |
€ 13.905,00 |
€ 2.930,70 |
21,08% |
|
ATC MC2 |
€ 62.845,73 |
€ 10.640,00 |
16,93% |
|
ATC FM |
n.p. |
€ 2.111,00 |
n.p. |
|
ATC AP2 |
€ 2.700,00 |
€ 1.316,00 |
48,74% |
|
ATC AN1 |
n.p. |
€ 548,00 |
n.p. |
|
ATC AN2 |
€ 9.880,00 |
€ 4.840,00 |
48,99% |
|
ATC PS1 |
€ 9.936,00 |
€ 3.048,57 |
30,68% |
|
ATC PS2 |
€ 7.606,00 |
€ 4.420,00 |
58,11% |




Province
Il
quadro dei risarcimenti effettuati dalle Province della Regione Marche è
riportato nella tabella seguente; il grafico ad istogrammi mostra il rapporto
tra l'importo dei danni richiesti e liquidati nelle singole Province.
Nei
successivi grafici a torta questo rapporto può essere più facilmente compreso.
N.B.:
nella Provincia di Macerata non sono state effettuate richieste di rimborso per
danni causati dallo Storno, per cui non viene riportata nei grafici. Tale
situazione, già presente nel 2009 viene attribuita dalla stessa Provincia nel
documento Prot. N. 48377/9 del 10/06/2010, “… gli accorgimenti posti in essere
al fine di prevenire gravi danni alle colture procurati dalla stessa specie non
cacciabile (Sturnus vulgaris) e per il contenimento della stessa ai sensi
dell’art.
|
PROVINCIA |
DANNI RICHIESTI |
DANNI LIQUIDATI |
Rapporto Richiesti/Liquidati |
|
AN |
€ 3.200,00 |
€ 1.767,00 |
36,11% |
|
AP |
€ 840,00 |
€ 840,00 |
100,00% |
|
FM |
€ 3.050,00 |
€ 2.833,76 |
92,91% |
|
MC |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
0,00% |
|
PU |
€ 20.501,00 |
€ 11.639,12 |
56,77% |




Situazione Complessiva Regione Marche
In assenza dei dati
relativi agli importi richiesti per gli ATC di Fermo ed Ancona 1, non è
possibile includere nel quadro riepilogativo i risarcimenti richiesti, ma è
possibile avere un quadro riepilogativo dei risarcimenti erogati
complessivamente nelle 5 Province marchigiane (sia dagli A.A.T.T.C.C che dalle
Province).
|
PROVINCIA |
DANNI COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATI DA ATC e PROVINCE |
|
AN |
€ 6.543,42 |
|
AP |
€ 3.540,00 |
|
FM |
€ 4.944,76 |
|
MC |
€ 13.570,70 |
|
PU |
€ 19.107,69 |

Il danno complessivo nella
Regione Marche attribuibile alla specie "Sturnus vulgaris" risulta
quindi essere di € 47.706,57 per il 2010; tenendo conto che il danno attribuito
alla stessa specie nel corso del 2009 risultava di € 37.912,08, si può notare
un incremento del danno subito a spese delle colture nel 2010 pari a € 9.794,49, equivalente al 20,53%.
Considerando che il danno
complessivo per l'anno 2008 risultava essere di € 35.033,65 (con un aumento
2008-2009 di € 2.878,43, pari al 7,59%), il trend di crescita dei danni causati
dalla specie "Sturnus vulgaris" per il 2010 risulta essere quasi
triplo rispetto al biennio precedente.

L'assenza di
dati dettagliati riguardanti alcuni A.A.T.T.C.C impedisce un'analisi dei danni
alle singole colture a livello comunale, ma è stato possibile estrapolare
comunque quali siano le colture più colpite nelle Province della Regione Marche
in base ai rimborsi erogati dalle singole Province durante il 2010.
|
ANCONA
|
ASCOLI PICENO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FERMO
|
PESARO
|
N.B.: la
Provincia di Macerata non compare, in quanto non sono stati richiesti rimborsi
per danni causati da Sturnus vulgaris nel corso del 2010.
Complessivamente,
nella Regione Marche, i danni alle colture, imputabili alla specie
"Sturnus vulgaris", rimborsati dalle Province durante il 2010
risultano quindi così suddivisi:
|
Coltura |
Danno |
Percentuale |
|
Uva |
€ 6.635,18 |
40,29% |
|
Girasole |
€ 4.773,33 |
28,98% |
|
Olivo |
€ 2.693,97 |
16,36% |
|
Fichi/Pesche |
€ 756,24 |
4,59% |
|
Rapa
da seme |
€ 487,32 |
2,96% |
|
Ciliegie |
€ 472,50 |
2,87% |
|
Sorgo
rosso |
€ 450,00 |
2,73% |
|
Mais |
€ 200,00 |
1,21% |


LOCALIZZAZIONE DELLE AREE COLPITE

Nella figura precedente,
viene evidenziata la localizzazione dei comuni le cui colture sono state
danneggiate dalla specie "Sturnus vulgaris" nel corso del 2010. Si
può notare come la maggior concentrazione dei danni sia a carico della fascia
costiera.
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE COLPITE SOVRAPPOSTA ALLA NIDIFICAZIONE DELLO
STORNO

Nella figura precedente,
oltre alla localizzazione dei comuni le cui colture sono state danneggiate
dalla specie "Sturnus vulgaris" nel corso del 2010, è possibile
osservare la distribuzione della nidificazione della specie nel corso degli
ultimi tre anni (2008-2010).
Non appare
immediatamente evidente alcuna relazione tra le nidificazioni censite dello
storno e i danni alle colture ad esso imputabili.
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DA DANNI ALLE COLTURE NEL 2010
|
Provincia |
Comune |
Ente
Erogatore |
|
AN |
Ancona |
ATC |
|
AN |
Arcevia |
Provincia |
|
AN |
Castelbellino |
ATC |
|
AN |
Castelfidardo |
Provincia |
|
AN |
Jesi |
ATC |
|
AN |
Loreto |
ATC |
|
AN |
Mergo |
ATC |
|
AN |
Osimo |
ATC |
|
AN |
Ostra |
Provincia |
|
AN |
Ripe |
Provincia |
|
AN |
Senigallia |
ATC |
|
AP |
Folignano |
ATC |
|
AP |
Monteprandone |
ATC |
|
AP |
San Benedetto del Tronto |
Provincia - ATC |
|
FM |
Fermo |
Provincia - ATC |
|
FM |
Massa Fermana |
ATC |
|
FM |
Montegiorgio |
ATC |
|
FM |
Montottone |
Provincia |
|
FM |
Porto Sant'Elpidio |
Provincia |
|
FM |
Sant'Elpidio a Mare |
ATC |
|
FM |
Torre San Patrizio |
Provincia - ATC |
|
MC |
Civitanova Marche |
ATC |
|
MC |
Corridonia |
ATC |
|
MC |
Mogliano |
ATC |
|
MC |
Montelupone |
ATC |
|
MC |
Morrovalle |
ATC |
|
MC |
Pollenza |
ATC |
|
MC |
Porto Recanati |
ATC |
|
MC |
Potenza Picena |
ATC |
|
MC |
Recanati |
ATC |
|
PU |
Cagli* |
ATC |
|
PU |
Cartoceto |
ATC |
|
PU |
Colbordolo |
Provincia |
|
PU |
Fano |
Provincia - ATC |
|
PU |
Fossombrone* |
Provincia |
|
PU |
Gradara |
Provincia - ATC |
|
PU |
Marotta |
ATC |
|
PU |
Mondolfo |
ATC |
|
PU |
Montelabbate |
Provincia |
|
PU |
Pergola |
ATC |
|
PU |
Pesaro |
Provincia - ATC |
|
PU |
San Costanzo |
Provincia - ATC |
|
PU |
San Giorgio di Pesaro |
Provincia |
|
PU |
Serrungarina |
ATC |
|
PU |
Tavullia |
ATC |
N.B.: I comuni evidenziati
in rosso nella tabella precedente (Cagli e Fossombrone), pur interessati da
danni alle colture imputabili allo Storno, evidenziano le seguenti criticità:
a)
rientrano in aree solo marginalmente interessate dalla coltivazione
intensiva di ulivi e vigneti, come da cartografia esistente
b)
infatti i danni liquidati riguardano le colture di girasole (Cagli) e
rapa da seme (Fossombrone)

Nell' immagine precedente (A) viene evidenziata la
relazione tra i comuni interessati nel 2010 da danni alle colture imputabili
allo Storno e la coltivazione di ulivi (A).

Nell' immagine precedente (B) viene evidenziata la relazione tra i comuni interessati nel 2010 da danni alle colture imputabili allo Storno e la coltivazione di viti.
ALLEGATO B
REGIONE
MARCHE Giunta regionale
Modello
richiesta prelievo in deroga dello Storno (Sturnus
vulgaris)
Al Comune di
_________________________________
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il_____________________
residente a______________________________________________ Prov_____
in via______________________________________________ n.____________
codice fiscale______________________ licenza di caccia n.________________
CHIEDE
il rilascio del tesserino previsto per il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2011.
________________ li_____________
IL
RICHIEDENTE
_________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
In particolare, a norma del citato Decreto, il
trattamento dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, da
parte di soggetti pubblici, compreso quindi questo Ente, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma
di legge o di regolamento, e non necessita di consenso da parte
dell’interessato (art.18 D.Lgs. 196/2003).