Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1


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Deroga allo Storno

Calendario Venatorio

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL PRELIEVO IN DEROGA ALLA SPECIE STORNO

OGGETTO: Attivazione del prelievo in deroga alla specie storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2011

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca – PF Attività Ittiche e faunistico-venatorie, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca  che contiene il parere favorevole, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, nè può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione ;

VISTO l’articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

 

 

DELIBERA

 

 

  1. di consentire, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa e nel documento tecnico elaborato dall’Osservatorio Faunistico Regionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, allegato alla presente delibera di cui è parte integrante e sostanziale, il prelievo in deroga solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami  di qualsiasi tipo, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 18 dicembre 2011;
  2. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Castelbellino, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Mergo, Osimo, Ostra, Ripe, Senigallia;

 

Provincia di Ascoli Piceno: Folignano, Monteprandone, San Benedetto del Tronto;

 

Provincia di Fermo: Fermo, Massa Fermana, Montegiorgio, Montottone, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

 

Provincia di Macerata: Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati;

 

Provincia di Pesaro-Urbino: Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Gradara, Marotta, Mondolfo, Montelabbate, Pergola, Pesaro, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia;

 

  1. di autorizzare il prelievo dello storno solamente a coloro che ne faranno specifica richiesta al Comune di residenza utilizzando il modello di cui all’Allegato B che si allega e si approva col presente atto;
  2. di dare atto che il prelievo in deroga da appostamento della specie storno nei giorni di apertura anticipata della caccia stabiliti dal calendario venatorio potrà avvenire solo limitatamente ai territori comunali indicati al punto 2, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;
  3. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza anagrafica. Con l’imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell’art.2 della L.R. 8/2007 vincolando l’esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l’interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’Ambito di residenza anagrafica;
  4. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
  5. è fatto obbligo a ciascun abilitato di annotare a fine giornata, sull’apposito tesserino,  il numero dei capi prelevati ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 8/2007;
  6. il tesserino di cui al punto 8 dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza non oltre il 28 dicembre 2011. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari  e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;
  7. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 36 della L.R. 7/95;
  8. per quanto riguarda l’orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2011/2012;

11.   di prevedere fin d’ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga dello storno qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA                                                                                                   ( Elisa Moroni )                                                                     (Gian Mario Spacca)

 

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

 

MOTIVAZIONE

La direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) consente di derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea, fornisce indicazioni circa l’applicazione della suddetta direttiva;

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l’articolo 19 bis, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell’articolo 9 della direttiva;

A tale scopo è stato stilato un Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all’art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. atti  N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni);

La legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea” ed in particolare l’articolo 42, comma 3, lett. b), introducendo un apposito comma all’articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” è la normativa di riferimento in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Con legge regionale n. 8 del 3 luglio 2007, in pendenza della procedura d’infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, le Marche si sono dotate di una disciplina per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009;

Il D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della stessa direttiva possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i controlli;

Il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  a) della Direttiva Comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

La specie storno negli anni 2008 - 2010 ha causato gravi danni all’agricoltura su scala regionale come risulta dai dati riferiti dalle Province e dagli AA.TT.CC., depositati agli atti e riportati nella banca dati della struttura di competenza;

Nell’anno 2010 si è registrato un ulteriore incremento dei danni da storno rispetto agli anni precedenti come riportato nel documento tecnico elaborato dall’Osservatorio Faunistico Regionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino e che si allega al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

I suddetti dati sono quelli ufficiali rilevati dalle Province e dagli AA.TT.CC a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni e convenzionati, e successivamente trasmessi alla Regione Marche e depositati agli atti;

Tali dati, riferiti dalle Province, non tengono conto delle Aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della L.R. n. 15/94 e neppure dei danni arrecati alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

Molte delle produzioni agricole menzionate presentano oggi un alto livello di qualità dimostrato da numerosi denominazioni di origine sia per i vini che per l’olio extra vergine d’oliva per le quali, tra l’altro, è da considerarsi l’altrettanto elevata frammentarietà territoriale caratterizzata da piccole aziende che comunque svolgono un ruolo rilevante sia nel mercato di nicchia, che dal punto di vista della caratterizzazione del paesaggio;

In ragione di quanto sopra, il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Si ritiene pertanto indispensabile attivare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione di tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

E’ stata effettuata, inoltre, un’attenta valutazione per l’autorizzazione del prelievo in deroga al fine di modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo laddove si debba diminuire l’incidenza dei danni;

A tal proposito, in data 16.06.2011 si è riunita la Commissione Consultiva, che sovraintende i lavori dell’Osservatorio Faunistico Regionale, che, affrontando la problematica dei danni alle colture agricole attribuiti alla specie Sturnus vulgaris, ha ipotizzato una risoluzione del problema attraverso la possibilità di applicare la deroga nei comuni/territori realmente colpiti, o che comunque sulla base dello storico potrebbero esserne interessati, in presenza di colture come i vigneti, gli uliveti e i frutteti a maturazione tardiva nonché la riduzione del numero dei cacciatori a coloro che realmente ne fanno esplicita richiesta presso il Comune di residenza;

In data 20.07.2011 si è provveduto a trasmettere all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il programma di prelievo dello storno e la proposta di deliberazione con contestuale richiesta di parere;

L’ISPRA ha trasmesso il parere favorevole in data 22.07.2011 prot. n. 24443 agli atti dell’Ente prot. N. 468177 del 22.07.2011;

Nelle more dell’approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, sussiste l’esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la stagione venatoria 2011/12, il prelievo in deroga dello storno in quanto specie significativamente dannosa per l’agricoltura allo scopo di limitare l’incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

Per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga della specie storno individuando specie, luoghi, tempi e modalità;

Si ritiene inoltre opportuno attuare i prelievi solo nei Comuni dove si sono verificati danni o e sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie storno e sono state poste in essere misure per la prevenzione e mitigazione dei danni stessi;

Considerato che un’analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da storno negli anni scorsi, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l’esito della messa in opera di misure di prevenzione, nonché della carta di distribuzione delle coltivazioni di olivo e vite nel territorio marchigiano, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro indicato dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all’esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili;

A causa della fenologia che caratterizza la specie storno nel periodo settembre-dicembre nel territorio regionale, durante il quale lo stesso è frequentato da contingenti stanziali, migratori e svernanti, gli abbattimenti possono avere il solo scopo di rafforzare l’effetto deterrente prodotto da sistemi incruenti di protezione delle coltivazioni passibili di danneggiamento  e pertanto debbono essere effettuati nelle loro immediate vicinanze, solo in presenza del frutto pendente e senza l’uso di richiami di qualsiasi tipo;

Per tutte le ragioni di cui sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente provvedimento:

  1. di consentire, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa e nel documento tecnico elaborato dall’Osservatorio Faunistico Regionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, allegato alla presente delibera di cui è parte integrante e sostanziale, il prelievo in deroga solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami  di qualsiasi tipo, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 18 dicembre 2011;
  2. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Castelbellino, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Mergo, Osimo, Ostra, Ripe, Senigallia;

 

Provincia di Ascoli Piceno: Folignano, Monteprandone, San Benedetto del Tronto;

 

Provincia di Fermo: Fermo, Massa Fermana, Montegiorgio, Montottone, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

 

Provincia di Macerata: Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati;

 

Provincia di Pesaro-Urbino: Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Gradara, Marotta, Mondolfo, Montelabbate, Pergola, Pesaro, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia;

 

  1. di autorizzare il prelievo dello storno solamente a coloro che ne faranno specifica richiesta al Comune di residenza utilizzando il modello di cui all’Allegato B che si allega e si approva col presente atto;
  2. di dare atto che il prelievo in deroga da appostamento della specie storno nei giorni di apertura anticipata della caccia stabiliti dal calendario venatorio potrà avvenire solo limitatamente ai territori comunali indicati al punto 2, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;
  3. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza anagrafica. Con l’imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell’art.2 della L.R. 8/2007 vincolando l’esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l’interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’Ambito di residenza anagrafica;
  4. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
  5. è fatto obbligo a ciascun abilitato di annotare a fine giornata, sull’apposito tesserino,  il numero dei capi prelevati ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 8/2007;
  6. il tesserino di cui al punto 8 dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza non oltre il 28 dicembre 2011. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari  e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;
  7. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 36 della L.R. 7/95;
  8. per quanto riguarda l’orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2011/2012;
  9. di prevedere fin d’ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga dello storno qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                         (Uriano Meconi)

 

 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

 

                                                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                     (Cristina Martellini)   

 

 

 

                                

La presente deliberazione si compone di n. _______ pagine, di cui n. _______ pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  REGIONALE

                                                                                                         (Elisa Moroni)

 

ALLEGATO A

 

ANALISI SUI DANNI ALLE COLTURE DA PARTE DELLO STORNO (Sturnus vulgaris) PER L'ANNO 2010 NELLA REGIONE MARCHE

 

Sono stati presi in esame i dati di pertinenza alle Province e agli A.A.T.T.C.C. riguardanti i danni alle diverse colture e i relativi risarcimenti effettuati.

Il lavoro prende in esame separatamente i dati riferiti agli A.A.T.T.C.C. da quelli delle singole

Province, ma è stato comunque possibile dare un quadro riepilogativo complessivo per tutta la Regione Marche a seguito delle analisi differenziate.

 

 

 

Ambiti Territoriali di Caccia

Il quadro dei risarcimenti effettuati dai diversi A.A.T.T.C.C. è riportato nella tabella seguente; il grafico ad istogrammi mostra il rapporto tra l'importo dei danni richiesti e liquidati nei singoli A.A.T.T.C.C.

Nei successivi grafici a torta questo rapporto può essere più facilmente compreso.

 

N.B.: negli A.A.T.T.C.C. di Fermo ed Ancona 1 l'importo dei danni richiesti non è stato fornito, per cui non è stato possibile stabilire il rapporto tra richiesti e liquidati (vedi tabella).

 

 

 

 

ISTITUTO

DANNI RICHIESTI

DANNI LIQUIDATI

Rapporto Richiesti/Liquidati

ATC MC1

€ 13.905,00

€ 2.930,70

21,08%

ATC MC2

€ 62.845,73

€ 10.640,00

16,93%

ATC FM

n.p.

€ 2.111,00

n.p.

ATC AP2

€ 2.700,00

€ 1.316,00

48,74%

ATC AN1

n.p.

€ 548,00

n.p.

ATC AN2

€ 9.880,00

€ 4.840,00

48,99%

ATC PS1

€ 9.936,00

€ 3.048,57

30,68%

ATC PS2

€ 7.606,00

€ 4.420,00

58,11%

 

 

 

 

 

 

Province

Il quadro dei risarcimenti effettuati dalle Province della Regione Marche è riportato nella tabella seguente; il grafico ad istogrammi mostra il rapporto tra l'importo dei danni richiesti e liquidati nelle singole Province.

Nei successivi grafici a torta questo rapporto può essere più facilmente compreso.

 

N.B.: nella Provincia di Macerata non sono state effettuate richieste di rimborso per danni causati dallo Storno, per cui non viene riportata nei grafici. Tale situazione, già presente nel 2009 viene attribuita dalla stessa Provincia nel documento Prot. N. 48377/9 del 10/06/2010, “… gli accorgimenti posti in essere al fine di prevenire gravi danni alle colture procurati dalla stessa specie non cacciabile (Sturnus vulgaris) e per il contenimento della stessa ai sensi dell’art. 25 L.R. 7/95, hanno prodotto risultati soddisfacenti, dando atto, comunque, che i mezzi di dissuasione utilizzati quali visivi ed acustici (cannoncini ad aria compressa e repellenti ad azione ottica) hanno dimostrato di essere efficaci solo per un periodo limitato di tempo e che una volta assuefatta agli agenti di disturbo suddetti, la specie storno, continua ad alimentarsi con le produzioni delle coltivazioni da proteggere, in particolar modo di vigneti e di oliveti”.

 

PROVINCIA

DANNI RICHIESTI

DANNI LIQUIDATI

Rapporto Richiesti/Liquidati

AN

€ 3.200,00

€ 1.767,00

36,11%

AP

€ 840,00

€ 840,00

100,00%

FM

€ 3.050,00

€ 2.833,76

92,91%

MC

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

PU

€ 20.501,00

€ 11.639,12

56,77%

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione Complessiva Regione Marche

 

In assenza dei dati relativi agli importi richiesti per gli ATC di Fermo ed Ancona 1, non è possibile includere nel quadro riepilogativo i risarcimenti richiesti, ma è possibile avere un quadro riepilogativo dei risarcimenti erogati complessivamente nelle 5 Province marchigiane (sia dagli A.A.T.T.C.C che dalle Province).

 

 

PROVINCIA

DANNI COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATI DA ATC e PROVINCE

AN

€ 6.543,42

AP

€ 3.540,00

FM

€ 4.944,76

MC

€ 13.570,70

PU

€ 19.107,69

 

 

 

 

Il danno complessivo nella Regione Marche attribuibile alla specie "Sturnus vulgaris" risulta quindi essere di € 47.706,57 per il 2010; tenendo conto che il danno attribuito alla stessa specie nel corso del 2009 risultava di € 37.912,08, si può notare un incremento del danno subito a spese delle colture nel 2010 pari a  € 9.794,49, equivalente al 20,53%.

 

Considerando che il danno complessivo per l'anno 2008 risultava essere di € 35.033,65 (con un aumento 2008-2009 di € 2.878,43, pari al 7,59%), il trend di crescita dei danni causati dalla specie "Sturnus vulgaris" per il 2010 risulta essere quasi triplo rispetto al biennio precedente.

 

 

 

 

 

 

L'assenza di dati dettagliati riguardanti alcuni A.A.T.T.C.C impedisce un'analisi dei danni alle singole colture a livello comunale, ma è stato possibile estrapolare comunque quali siano le colture più colpite nelle Province della Regione Marche in base ai rimborsi erogati dalle singole Province durante il 2010.


 

ANCONA

 

Coltura

Danno

Percentuale

Uva

€ 671,34

58,10%

Olive

€ 291,55

25,23%

Girasole

€ 192,53

16,66%

ASCOLI PICENO

 

Coltura

Danno

Percentuale

Uva

€ 440,00

52,38%

Mais

€ 200,00

23,81%

Olive

€ 200,00

23,81%

 

 

FERMO

 

Coltura

Danno

Percentuale

Uva

€ 1.865,60

65,83%

Frutta

€ 756,24

26,68%

Girasole

€ 212,16

7,49%

PESARO

 

Coltura

Danno

Percentuale

Girasole

€ 4.368,64

37,53%

Uva

€ 3.658,24

31,43%

Olive

€ 2.202,42

18,92%

Rapa da seme

€ 487,32

4,19%

Ciliegie

€ 472,50

4,06%

Sorgo rosso

€ 450,00

3,87%

 

 

N.B.: la Provincia di Macerata non compare, in quanto non sono stati richiesti rimborsi per danni causati da Sturnus vulgaris nel corso del 2010.

Complessivamente, nella Regione Marche, i danni alle colture, imputabili alla specie "Sturnus vulgaris", rimborsati dalle Province durante il 2010 risultano quindi così suddivisi:

 

 

Coltura

Danno

Percentuale

Uva

€ 6.635,18

40,29%

Girasole

€ 4.773,33

28,98%

Olivo

€ 2.693,97

16,36%

Fichi/Pesche

€ 756,24

4,59%

Rapa da seme

€ 487,32

2,96%

Ciliegie

€ 472,50

2,87%

Sorgo rosso

€ 450,00

2,73%

Mais

€ 200,00

1,21%

 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE COLPITE

 

 

Danni Storno 2010 crop.png

 

Nella figura precedente, viene evidenziata la localizzazione dei comuni le cui colture sono state danneggiate dalla specie "Sturnus vulgaris" nel corso del 2010. Si può notare come la maggior concentrazione dei danni sia a carico della fascia costiera.

 

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE COLPITE SOVRAPPOSTA ALLA NIDIFICAZIONE DELLO STORNO

 

Danni Storno + nidificazione 2010 crop.png

 

 

Nella figura precedente, oltre alla localizzazione dei comuni le cui colture sono state danneggiate dalla specie "Sturnus vulgaris" nel corso del 2010, è possibile osservare la distribuzione della nidificazione della specie nel corso degli ultimi tre anni (2008-2010).

Non appare immediatamente evidente alcuna relazione tra le nidificazioni censite dello storno e i danni alle colture ad esso imputabili.

 

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DA DANNI ALLE COLTURE NEL 2010

Provincia

Comune

Ente Erogatore

AN

Ancona

ATC

AN

Arcevia

Provincia

AN

Castelbellino

ATC

AN

Castelfidardo

Provincia

AN

Jesi

ATC

AN

Loreto

ATC

AN

Mergo

ATC

AN

Osimo

ATC

AN

Ostra

Provincia

AN

Ripe

Provincia

AN

Senigallia

ATC

AP

Folignano

ATC

AP

Monteprandone

ATC

AP

San Benedetto del Tronto

Provincia - ATC

FM

Fermo

Provincia - ATC

FM

Massa Fermana

ATC

FM

Montegiorgio

ATC

FM

Montottone

Provincia

FM

Porto Sant'Elpidio

Provincia

FM

Sant'Elpidio a Mare

ATC

FM

Torre San Patrizio

Provincia - ATC

MC

Civitanova Marche

ATC

MC

Corridonia

ATC

MC

Mogliano

ATC

MC

Montelupone

ATC

MC

Morrovalle

ATC

MC

Pollenza

ATC

MC

Porto Recanati

ATC

MC

Potenza Picena

ATC

MC

Recanati

ATC

PU

Cagli*

ATC

PU

Cartoceto

ATC

PU

Colbordolo

Provincia

PU

Fano

Provincia - ATC

PU

Fossombrone*

Provincia

PU

Gradara

Provincia - ATC

PU

Marotta

ATC

PU

Mondolfo

ATC

PU

Montelabbate

Provincia

PU

Pergola

ATC

PU

Pesaro

Provincia - ATC

PU

San Costanzo

Provincia - ATC

PU

San Giorgio di Pesaro

Provincia

PU

Serrungarina

ATC

PU

Tavullia

ATC

 

 

N.B.: I comuni evidenziati in rosso nella tabella precedente (Cagli e Fossombrone), pur interessati da danni alle colture imputabili allo Storno, evidenziano le seguenti criticità:

 

a)           rientrano in aree solo marginalmente interessate dalla coltivazione intensiva di ulivi e vigneti, come da cartografia esistente

b)           infatti i danni liquidati riguardano le colture di girasole (Cagli) e rapa da seme (Fossombrone)

 

 

 

uliveto-storno.png

 

 

Nell' immagine precedente (A) viene evidenziata la relazione tra i comuni interessati nel 2010 da danni alle colture imputabili allo Storno e la coltivazione di ulivi (A).

 

 

 

 

 

 

vigneto-storno.png

Nell' immagine precedente (B) viene evidenziata la relazione tra i comuni interessati nel 2010 da danni alle colture imputabili allo Storno e la coltivazione di viti.

 

 

 

 

 

ALLEGATO B

 

REGIONE MARCHE

Giunta regionale

 
                                                                 

 

Modello richiesta prelievo in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris)

                                                               

Al Comune di

      _________________________________

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il_____________________  

residente a______________________________________________ Prov_____

in via______________________________________________ n.____________

codice fiscale______________________ licenza di caccia n.________________

 

CHIEDE

il rilascio del tesserino previsto per il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2011.

                                                                                       

________________ li_____________

                                                                IL RICHIEDENTE

                                                         _________________________________________

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

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