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Regolamenti
REGOLAMENTO
PER L’INDENNIZZO DEI DANNI
ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA
DALLA FAUNA SELVATICA
LA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE E’ APPLICABILE
A FAR DATA DAL 3 APRILE 2006
REGOLAMENTO PER L’INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLA PRODUZIONE
AGRICOLA DALLA FAUNA SELVATICA
Art. 1 – Premessa e finalità
1) Il presente regolamento è redatto in base alle norme dettate dalla L.R. 7/95 art. 34 e s.m., in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio della Regione Marche 2003-2008 (PFVR), di cui al paragrafo 8.3. “Indirizzi per la redazione di regolamenti per l’indennizzo dei danni prodotti da fauna selvatica”, alla D.G.R. 1508 del 7 dicembre 2004 e s.m. “Indirizzi applicativi per la redazione dei regolamenti per il risarcimento dei danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica” e in riferimento a quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ancona (PFVP) al paragrafo 3.4.
2) Finalità del presente regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare l’accesso al diritto di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli.
Art. 2 – Risorse finanziarie
1. Con il fondo previsto dall'art. 2 comma 4 punto E, e dall'art.l0 dello Statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1, nonché, a norma dell'art. 19 comma 7 e dell'art. 34 comma 4 e 6 della Legge Regionale n.7 del 05/01/1995, l'Ambito Territoriale di Caccia AN 1 risarcisce i Proprietari ed i Conduttori dei fondi ricompresi nelle zone a gestione programmata della caccia, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica e dall’esercizio della caccia, alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati od a pascolo.
Non fanno parte delle zone a gestione programmata della caccia, tutti i fondi compresi all'interno delle oasi di protezione, delle Zone Ripopolamento e Cattura, delle Zone di sperimentazione e Centri Pubblici di riproduzione della fauna selvatica, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, delle Aziende Faunistico Venatorie, delle Aziende Agrituristico Venatorie, di Fondi Chiusi, Parchi Regionali o Nazionali, Zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile (Zone Demaniali, Riserve Naturali ecc..).
Art. 3 – Modalità di richiesta di risarcimento
1) Sono ammessi a poter inoltrare richiesta di risarcimento danni gli imprenditori agricoli singoli o associati in possesso di Partita IVA per finalità connesse all’attività produttiva.
2) Il proprietario o conduttore dell’azienda che ha subito il danno, per accedere alla possibilità di risarcimento deve presentare specifica richiesta di risarcimento all’A.T.C.Ancona1, con lettera raccomandata A.R. o anticipabile anche mezzo fax consegnata a mano al protocollo dell’ufficio;
3) Il richiedente ha la possibilità di inoltrare tre tipologie di richiesta:
a) richiesta ordinaria di risarcimento (di seguito denominata RO);
b) richiesta di risarcimento con perizia urgente (di seguito denominata RU);
c) richiesta di risarcimento per danni al patrimonio zootecnico (di seguito denominata RZ).
4) Il richiedente deve presentare una richiesta di risarcimento danni per ogni coltura danneggiata e non saranno prese in considerazione domande che cumulano pluralità di colture.
5) Le richieste non conformi a quanto previsto dai successivi articoli 4/5/6 non saranno prese in considerazione.
Art. 4 – Richiesta Ordinaria di risarcimento (RO)
1)La RO deve essere inoltrata entro 15 giorni dal verificarsi dell’episodio di danneggiamento.
La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dall’A.T.C.Ancona1.
I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato;
b) indirizzo e ragione sociale dell’azienda;
c) numero di Partita IVA;
d) proprio recapito telefonico fisso o cellulare (ovvero recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell’Organo di controllo, se persona diversa dal richiedente) ;
e) la descrizione del danno subito;
f) la localizzazione del terreno (Comune, indirizzo);
g) fogli e i mappali dei terreni interessati al danneggiamento ;
h) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto per il danno oggetto della domanda;
Inoltre devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) la stima economica, indicativa, del danno;
b) la data, presunta, dell’evento dannoso;
c) la specie omeoterma (mammiferi, uccelli) selvatica, presunta causa del danno.
2) E’ facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l’esistenza del danno, quale perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ecc.
3) L’A.T.C. Ancona1 provvede ad accertare l’entità del danno, nei 15 giorni (dalla data del protocollo) successivi al ricevimento della richiesta di risarcimento, possibilmente in contraddittorio con il richiedente o con l’incaricato ad assistere al sopralluogo che verrà contattato telefonicamente prima dell’ispezione. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle culture danneggiate che determini l’impossibilità di periziare l’evento dannoso, pena l’archiviazione della domanda.
Per richieste di risarcimento di danni riguardanti colture ai primi stadi vegetativi, periodo in cui non è corretto stimare il danno di una mancata produzione, quando non è possibile o necessaria effettuare la risemina, l’A.T.C. Ancona 1 effettuerà sopralluoghi, per la stima del danno,nel periodo vegetativo della coltura considerato più opportuno. Nei casi detti al fine di valutare l’effettiva imputazione del danno ai selvatici, l’A.T.C. Ancona1 procederà ad effettuare sopralluoghi a campione in misura massima del 30% nei 15 giorni successivi al ricevimento della domanda.
Il tecnico incaricato dell’A.T.C. Ancona1 nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale o in quintali, secondo la tipologia di danno, relativamente alla produzione media della zona, la produttività del terreno e lo stato della coltura in oggetto.
4) Il tecnico incaricato dovrà essere abilitato e scelto tra liberi professionisti, sia appartenenti a studi associati o società, sia appartenenti a istituzioni pubbliche. Il tecnico non può effettuare perizie presso propri clienti.
Art. 5 – Richiesta Urgente di perizia (RU)
1) La RU deve far riferimento:
a) danni alla semina – da inoltrare soltanto nei casi e nei termini in cui risulta possibile e necessario riseminare la coltura danneggiata;
b)episodi di danneggiamento arrecati a colture da sottoporre a pratiche colturali urgenti, la cui esecuzione inficerebbe la possibilità di periziare il danno.
2) La RU deve essere inoltrata, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dall’A.T.C. Ancona1. Una volta inoltrata la RU, l’interessato non potrà presentare ulteriori domande di risarcimento per la stessa tipologia di danno.
I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato;
b) indirizzo e ragione sociale dell’azienda;
c) numero di Partita IVA;
d) proprio recapito telefonico fisso o cellulare (ovvero recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell’Organo di controllo, se persona diversa dal richiedente);
e) la descrizione del danno subito;
f) la localizzazione del terreno (Comune, indirizzo);
g) fogli e i mappali dei terreni interessati al danneggiamento;
h) la pratica colturale urgente cui la produzione agricola dovrà essere sottoposta e la tempistica della sua realizzazione;
i) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto per il danno oggetto della domanda;
Inoltre devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) la stima economica, indicativa, del danno;
b) la data, presunta, dell’evento dannoso;
c) la specie omeoterma (mammiferi, uccelli) selvatica, presunta causa del danno.
3) E’ facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l’esistenza del danno, quali perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
4) L’A.T.C. Ancona1 provvede ad accertare l’entità del danno possibilmente in contraddittorio con il proprietario o con l’incaricato ad assistere al sopralluogo , nei 5 giorni di calendario successivi al ricevimento della richiesta di risarcimento (a decorrere dalla data di protocollo). Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle culture danneggiate che determini l’impossibilità di periziare l’evento dannoso, pena l’archiviazione della domanda. . Il tecnico incaricato dall’A.T.C. Ancona1 nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale o in quintali (secondo la tipologia di danno) relativamente alla produzione media della zona, la produttività del terreno e lo stato della coltura in oggetto.
5) Il tecnico incaricato dovrà essere abilitato e scelto tra liberi professionisti, sia appartenenti a studi associati o società, sia appartenenti a istituzioni pubbliche. Il tecnico non può effettuare perizie presso propri clienti.
Art. 6 - Richiesta di risarcimento per danni al patrimonio zootecnico (RZ)
1) La RZ deve far riferimento a danni subiti al patrimonio zootecnico dell’azienda, non altrimenti risarcibili per effetto di altre leggi o regolamenti. La domanda deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla data dell’evento dannoso, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dall’A.T.C. Ancona1.
I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato;
b) indirizzo e ragione sociale dell’azienda;
c) numero di Partita IVA;
d) proprio recapito telefonico fisso o cellulare (ovvero recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell’Organo di controllo, se persona diversa dal richiedente);
e) la localizzazione del sito ove è avvenuto il danno (Comune, indirizzo);
f) la descrizione delle strutture di allevamento;
g) i dati relativi ad eventuali autorizzazioni all’allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da legge o regolamenti;
Inoltre deve essere indicata la data presunta dell’evento dannoso.
E’ obbligatorio allegare la perizia di un medico veterinario che attesti almeno l’entità del danno, le specie e il numero degli animali oggetto del danno, la specie selvatica che ha procurato il danno.
2) E’ facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l’esistenza del danno, quali fotografie, eventuali dichiarazioni testimoniali che dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
3) E’ facoltà dell’A.T.C. Ancona 1, previa comunicazione al danneggiato, verificare l’episodio denunciato.
Art. 7 – Liquidazione del danno
1) Per la liquidazione del danno sia le RO che le RU vengono comunque sottoposte al Comitato di Gestione il quale verifica l’istanza, valuta la documentazione e fornisce il parere circa l’ammontare del risarcimento da liquidare.
2) E’ facoltà del Comitato richiedere eventuale documentazione integrativa al massimo per una sola volta.
3) La liquidazione del danno viene calcolata dall’Ambito Territoriale di Caccia tenendo presente il prezzo medio di mercato delle produzioni al momento dell’istruttoria della pratica, decurtato delle ipotetiche spese di raccolta; per coloro che dimostrino l’effettiva capacità di effettuare per intero con mezzi della propria azienda tali operazioni di raccolta, la decurtazione sarà del 70 %.
3bis) Nel caso di danni prodotti a colture appena seminate, qualora sia necessaria e possibile una risemina della stessa coltura o di una coltura alternativa, sarà indennizzato il costo della risemina. Negli altri casi il danno sarà valutato con ulteriore sopralluogo in prossimità della raccolta.
4) Nei trenta giorni successivi all’espressione del parere del Comitato di Gestione lo stesso provvede in merito.
5) Per ogni istanza di risarcimento, ad esclusione di quelle zootecniche, sarà sottratta dall’importo liquidabile, la somma di € 40,00 comprensiva del contributo per le spese di perizia tecnica effettuata dall’Ambito Territoriale di Caccia pari ad € 15,00 e della franchigia non risarcibile pari ad € 25,00. Per coloro che presentano più di una domanda di risarcimento danni sulla stessa coltura e sullo stesso appezzamento la franchigia verrà sottratta sulla prima domanda e per le domande successive si sottrarrà solamente il contributo per le spese di perizia tecnica effettuate dall’Ambito Territoriale di Caccia.
6) Per le istanze con procedura di RU, verrà addebitato al richiedente un contributo ulteriore di € 12,00, rispetto a quello previsto al precedente comma, stabilito dall’A.T.C.Ancona1 (che potrà ammontare sino al massimo dei costi dell’intera perizia e delle spese accessorie).
7) Qualora dovesse risultare difformità tra i fatti e quanto dichiarato o, ancora, alterazione di atti documentali da parte del richiedente, l’A.T.C. previa istruttoria, imputa l’intero costo della perizia maggiorato del 50% per spese istruttorie.
8) I richiedenti non potranno beneficiare del risarcimento dei danni qualora abbiano ottenuto contributi, da qualsiasi soggetto, volti a compensare la mancata produzione agricola per lo stesso danno.
Art. 8 – Prevenzione dei danni alle colture
1) Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. stabilisce annualmente l’ammontare delle risorse del fondo per il risarcimento danni che possono essere destinate alla realizzazione di strutture e/o attività di prevenzione.
2) Il Comitato, in base alle valutazioni delle richieste di risarcimento, anche relativamente all’archivio storico delle stesse e in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, può proporre in particolari situazioni territoriali la possibilità di realizzare strutture volte alla prevenzione dei danni alle colture.
3) Nel caso di cui al precedente comma, il Comitato convoca il proprietario o conduttore del fondo individuato e avanza la proposta relativa alla realizzazione della struttura di prevenzione adeguata alla specifica esigenza.
4) In caso di accordo a buon fine l’A.T.C provvede al pagamento di una percentuale sull’intero costo della struttura di prevenzione. Il proprietario o conduttore del fondo che beneficia di tale provvedimento provvede all’organizzazione dei lavori per l’impianto della struttura stessa e ne garantisce la corretta manutenzione per un periodo di dieci anni.
5) Il proprietario o conduttore del fondo che beneficia delle strutture di prevenzione, perderà il beneficio di richiedere il risarcimento dei danni causati da animali selvatici per gli stessi dieci anni.
Art. 9 – Norme transitorie
1) Il presente regolamento viene applicato entro 10 giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione del Comitato di Gestione.