Regolamento Regionale - Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1

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Regolamento Regionale

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Regolamento Regionale 3/12 e ss. mm. ed ii.


"Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione
della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)"

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto e finalita')
Art. 2 (Figure tecniche)
Art. 3 (Ripopolamenti e reintroduzioni)


CAPO II
Gestione faunistico-venatoria e controllo del cinghiale
Art. 4 (Pianificazione territoriale)
Art. 5 (Distretti e unità di gestione)
Art. 6 (Gestione del cinghiale)
Art. 7 (Accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale)
Art. 8 (Modalità di prelievo del cinghiale)
Art. 9 (Gestione e prelievo del cinghiale nelle aziende faunistico-venatorie)
Art. 10 (Gestione e prelievo del cinghiale nelle aree contigue o limitrofe alle aree protette)
Art. 11 (Controllo numerico del cinghiale)


CAPO III
Gestione faunistico-venatoria dei cervidi
Art. 12 (Pianificazione territoriale)
Art. 13 (Gestione faunistico-venatoria)
Art. 14 (Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi)
Art. 15 (Modalità di prelievo dei cervidi)
Art. 16 (Gestione e prelievo dei cervidi nelle aziende faunistico-venatorie)
Art. 17 (Mostra dei trofei)


CAPO IV
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 18 (Recupero dei capi feriti)
Art. 19 (Commissione tecnica regionale)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)



CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalita')

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 27 bis, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:
a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
b) salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra ungulati selvatici e domestici;
c) attivare misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
d) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l’analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie di cui ai criteri e indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

2. Il presente regolamento definisce in particolare l’attività di caccia di selezione, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nelle aziende faunistico-venatorie, nonché le modalità di prelievo del cinghiale, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della capacità ricettiva dei vari ambienti e del grado di vocazionalità per le diverse specie di ungulati selvatici sia in termini qualitativi che quantitativi;
b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, realizzata mediante censimenti oggettivi;
c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
e) applicazione di mezzi e tempi di prelievo adeguati e biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
f) controllo statistico, sanitario e biometrico di tutti i capi abbattuti.


3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
4. La Regione per lo svolgimento delle attività che derivano dall’applicazione di cui al comma 2 si avvale dell’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR).
5. La Regione definisce specifici programmi operativi con le Regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

Art. 2
(Figure tecniche)

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati concorrono coloro che sono in possesso delle seguenti qualifiche tecniche:

a) tecnico faunistico provvisto di laurea in Scienze Naturali o Biologiche o titoli equipollenti conseguiti presso una sede Universitaria o attestato dell’ISPRA e con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati selvatici;
b) responsabile di distretto, per la caccia di ungulati con metodi selettivi;
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo e daino;
d) caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata;
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
f) conduttore di cane da traccia;
g) conduttore di cane limiere;
h) operatore abilitato ai censimenti;
i) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.


2. Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), sono abilitate dalla Provincia, mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute.
La Giunta regionale stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso ai corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni d’esame.
Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale. La Provincia rilascia i relativi diplomi e i tesserini di riconoscimento.

3. Le Province riconoscono le abilitazioni conseguite presso altre Province o altre Regioni a seguito di espressa richiesta degli interessati, accertata l’equipollenza del titolo in possesso rispetto alle caratteristiche dei percorsi formativi e alle modalità di svolgimento delle prove di esame.

Art. 3

(Ripopolamenti e reintroduzioni)

1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte programmatorie operate dalla Regione, che a tal fine si avvale della consulenza dell’ISPRA.
2. È sempre vietata l’immissione del cinghiale in campo aperto.


CAPO II

Gestione faunistico-venatoria e controllo del cinghiale

Art. 4

(Pianificazione territoriale)

1. Gli ATC, in base alle disposizioni del piano faunistico-venatorio provinciale, ripartiscono il territorio in tre zone omogenee aventi le seguenti caratteristiche:
a) zona A, ove la presenza del cinghiale viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività antropiche e quindi la gestione faunistico-venatoria è finalizzata al mantenimento di una popolazione, nel periodo 1 Marzo/30 Aprile di ciascun anno, in equilibrio con il territorio nel rapporto massimo di cinque capi /100 ettari con seminativi inferiori al 40 per cento;
b) zona B, ove la presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le attività
antropiche pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la gestione e il prelievo mirano al contenimento numerico del cinghiale nel rapporto, nel periodo 1 Marzo/30 Aprile di ciascun anno, due capi/100 ettari con seminativi compresi tra il 40 e il 70 per cento;
c) zona C, coincidente con il territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di rilevante interesse economico e con elementi antropici diffusi, ove la presenza del cinghiale determina significativi impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al raggiungimento di densità prossime a zero individui per chilometro quadrato con seminativi superiori al 70 per cento.

2. Le zone di cui al comma 1 sono limitate da strade pubbliche, dai confini degli ATC o dai confini di Provincia.


Art. 5


(Distretti e unità di gestione)

1. I distretti di gestione del cinghiale (DG-cinghiale) rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili a un popolazione di cinghiale.

2. Nell’ambito dei piani poliennali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1995, gli ATC ripartiscono il territorio della zona A di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del presente regolamento in DG-cinghiale con validità quinquennale. Le DG-cinghiale devono avere una superficie di pianificazione faunistico venatoria (SPFV) compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, con confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d’acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici.

3. Nel territorio della zona A di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), l’ATC, a seguito delle domande di accesso alla gestione e al prelievo nei DG-cinghiale, ripartisce gli stessi in Unità di Gestione (UG-cinghiale) che devono avere dimensioni non inferiori a 500 ettari.

4. Il territorio della zona B di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), individuato in ogni ATC come unico DG-cinghiale, viene ripartito in UG-cinghiale di dimensioni non inferiori a 500 ettari.

Art. 6

(Gestione del cinghiale)

1. L’ATC programma la gestione del cinghiale tramite piano di gestione sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano faunistico-venatorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli ATC provvedono:
a) all’attività di monitoraggio e di organizzazione dei censimenti annuali del cinghiale effettuati in base ai diversi istituiti faunistici dell’ATC medesimo;
b) all’individuazione della densità agro-forestale delle popolazioni di cinghiali nei diversi contesti territoriali;
c) alla valutazione dei danni prodotti dal cinghiale all’agricoltura e agli interventi di prevenzione dei danni che da questa specie possono essere prodotti, nonché alla definizione progettuale delle attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alla valutazione della reale efficacia di tali attività;
d) alla pianificazione territoriale, come definita all’articolo 4;
e) alla definizione del numero delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori che possono essere ammessi al prelievo, ripartiti per ciascun DG-cinghiale e nella zona C in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché alle scelte gestionali previste con il piano annuale in base ai criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo degli ATC medesimi;
f) al piano di prelievo annuale, con indicazione dei contingenti minimi e massimi da prelevare ripartiti per ogni distretto di gestione;
g) a definire le modalità attraverso cui viene monitorata l’attività di prelievo;
h) a individuare le modalità di controllo dei capi abbattuti;
i) alla definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
j) all’allestimento ed alla manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, controllo e prelievo selettivo;
k) all’organizzazione dell’attività di recupero dei capi feriti;
l) all’analisi dei risultati di caccia.


3. L’ATC provvede, altresì, alla stesura della relazione consuntiva annuale, firmata da un tecnico faunistico sulle attività di gestione di cui al comma 2 da inviare, entro il 30 aprile, alla Provincia e all’OFR.

4. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l’ATC si avvale dei responsabili di distretto, designati dai capisquadra di ogni DG-cinghiale, i quali devono assicurare:
a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l’ATC e i capisquadra o i conduttori di limiere del DG-cinghiale di cui sono responsabili;
b) un buon livello di efficienza nell’organizzazione dei censimenti;
c) l’efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
d) la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti, secondo le modalità stabilite dagli ATC;
e) l’individuazione di almeno un addetto al controllo biometrico dei capi abbattuti per ogni squadra di caccia in braccata e compagnia di caccia in girata;
f) la pronta reperibilità di almeno due persone tra il Responsabile di distretto e di suoi collaboratori in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo;
g) l’aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti;
h) la gestione e la manutenzione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia.

5. Il responsabile del distretto assicura l’invio delle informazioni delle attività di cui al comma 3 all’ATC e, quando, richiesto, alla Provincia ed all’OFR.

6. Gli ATC sono tenuti a fornire i dati risultanti dell’attività di gestione e prelievo del cinghiale ai soggetti pubblici, nonché ai portatori di interessi collettivi e diffusi entro il mese di febbraio di ogni anno.

7. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio dei responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.

Art. 7

(Accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale)

1. La gestione e il prelievo venatorio sono esercitati:
a) nel territorio ricadente in zona A, dalle squadre di braccata e dai selecacciatori;
b) nel territorio ricadente in zona B, dai gruppi di girata e dai selecacciatori. L’ATC può prevedere nel piano di gestione di cui al comma 13 la forma della braccata, tenendo conto dell’eccessiva presenza del cinghiale o della morfologia del territorio. I gruppi di girata, i selecacciatori, nonché le eventuali squadre di braccata che alla fine della stagione venatoria non raggiungono l’obiettivo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), valutato anche in relazione ai danni alle colture e agli incidenti stradali, sono
sottoposti a valutazione da parte della commissione di cui all’articolo 19 e possono essere soggetti a provvedimenti secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
c) nel territorio ricadente in zona C, dai gruppi di girata e dai selecacciatori.

1 bis. Nel territorio ricadente in zona C è consentito l’abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano all’ATC domanda per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale, utilizzando apposita modulistica predisposta dall’ATC su indicazione della Regione.

3. La squadra di braccata deve avere i seguenti requisiti:
a) essere costituita da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra, e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
b) essere costituite da almeno l’80 per cento di residenti nella regione.

4. Il gruppo di girata deve avere i seguenti requisiti:
a) essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
b) essere costituito da almeno l’80 per cento di residenti nella regione.

5. Il cacciatore appartenente a una squadra di braccata o a un gruppo di girata opera esclusivamente nella squadra o nel gruppo ove è iscritto nell’ambito di un solo ATC della regione e solo in veste di ospite in altre squadre o gruppi di girata per un massimo di 5 braccate e girate per stagione venatoria, fatta salva la possibilità di operare all’interno delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turisticovenatorie (AATV).

6. I selecacciatori in possesso della specifica qualifica possono essere ammessi a operare il prelievo nell’intero ATC e possono essere iscritti anche ad una squadra o un gruppo di girata.

7. L’ATC ammette al prelievo del cinghiale le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori richiedenti aventi i requisiti previsti.

8. L’ATC provvede a organizzare i censimenti di cinghiale, cui devono partecipare tutti i soggetti che hanno fatto richiesta di ammissione al prelievo.

9. A completamento del piano annuale l’ATC provvede:
a) ad assegnare alle squadre di braccata e ai selecacciatori le UG-cinghiale individuate nei DG-cinghiale della zona A;
b) ad ammettere i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nel DG-cinghiale della zona B, salva la possibilità da parte dell’ATC, ricorrendone le condizioni, di consentire anche la forma della braccata, monitorizzando gli effetti in relazione agli obiettivi prefissati;

c) ad ammettere i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nella zona C.
Qualora gli interventi sono ritenuti non sufficienti può essere consentita anche la forma della braccata con una squadra di pronto intervento appositamente istituita dall’ATC medesimo.


10. L’ATC prevede una quota di partecipazione all’organizzazione delle attività di prelievo del cinghiale, quantificata in euro 25,00 per ogni iscritto a squadre di braccata e a gruppi di girata e per ogni selecacciatore.

11. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) e articolo 7, comma 1, articolo b), la quota cui al comma 10 non è richiesta per l’anno successivo. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall’ATC.

12. L’ATC valuta il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e art. 7 comma 1, lettera b), sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di cui all’art. 19, comma 1. Le squadre assegnatarie di un DG-cinghiale che alla fine del secondo anno non raggiungono gli obiettivi sono sottoposte al pagamento di euro 100 per ogni iscritto. Qualora nel terzo anno di attività di prelievo non vengono raggiunti gli obiettivi, le squadre sono soggette all’assegnazione di un altro DG-cinghiale.

13. L’ATC, previa verifica della documentazione, trasmette alla Provincia, entro il 30 giugno, il piano di gestione annuale contenente quanto previsto dall’articolo 6, comma 2. La Provincia, entro 45 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente, lo approva e rilascia le relative autorizzazioni.

14. A seguito dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 13, l’ATC provvede a distribuire agli autorizzati il materiale necessario per esercitare il prelievo.

Art. 8

(Modalità di prelievo del cinghiale)

1. Le squadre di braccata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere formate da almeno quindici cacciatori, oltre al caposquadra.

2. I gruppi di girata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere costituiti da almeno quattro componenti, compreso il conduttore di limiere.

3. Possono partecipare alla braccata e alla girata rispettivamente un massimo di cinque e due ospiti, che non concorrono a determinare il numero minimo previsto per ogni gruppo. L’ospite è un cacciatore in regola con l’iscrizione all’ATC in cui si opera il prelievo. Ogni ospite non può partecipare a più di cinque braccate o girate per stagione venatoria nelle squadre o nei gruppi di girata autorizzati nella Regione.

4. I gruppi di girata autorizzati al prelievo nel DG-cinghiale ricadente in zona B devono operare in base a un piano di utilizzo delle UG-cinghiale.

5. L’area di caccia in forma collettiva deve essere segnalata da tabelle, che devono essere poste un’ora prima dell’inizio dell’azione di caccia. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra e il capogruppo sono tenuti a compilare puntualmente una scheda delle presenze, indicando i membri della squadra o del gruppo e gli eventuali ospiti, nonché gli altri dati necessari. La scheda giornaliera della braccata e della girata deve essere compilata entro le ore 8,30 della giornata stabilita e la stessa deve essere immediatamente depositata presso una apposita cassetta accessibile solamente agli addetti alla vigilanza. Il caposquadra e il capogruppo sono tenuti inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede devono essere inviate mensilmente all’ATC in cui la squadra o il gruppo operano e alla Provincia.

6. La caccia in braccata e in girata può prendere avvio rispettivamente dalle ore 10,00 e dalle ore 9,00.

7. L’area perimetrata dalle tabelle di segnalazione per la caccia in braccata e per quella in girata non può avere rispettivamente superficie superiore a 500 e a 100 ettari. Ogni squadra di braccata può utilizzare giornalmente un massimo di tre aree non contigue.

8. Il prelievo può essere esercitato con le armi consentite dalla normativa vigente. E’ fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.

9. La ricerca delle tracce da parte dei tracciatori e il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste) deve avvenire con fucile scarico.

10. I partecipanti alla caccia in forma collettiva devono indossare capi di abbigliamento di colore arancione ad alta visibilità; è compito del caposquadra e del responsabile del gruppo di girata accertarsi del loro utilizzo.

11. Per lo svolgimento della braccata possono essere impiegati un massimo di ventiquattro cani, fatta eccezione per le zone e i siti di cui al Capo III della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000), dove sono in vigore specifiche prescrizioni.

12. L’inizio e la fine dell’attività di prelievo in forma collettiva deve essere segnalato da avviso acustico. Le squadre in braccata ed i gruppi di girata sono tenuti ad informare prima dell’inizio dell’azione di caccia chiunque si trovi nell’area di svolgimento della cacciata dei possibili rischi per l’incolumità derivanti dall’esercizio dell’azione di caccia.

13. Durante l’attività di prelievo del cinghiale è vietato l’abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale medesimo.

14. I cinghiali abbattuti devono essere marcati con fascetta inamovibile, apposta al tendine di Achille, prima di venire trasportati con qualsiasi mezzo.

15. Devono essere assicurate le modalità di verifica dei capi abbattuti, secondo le disposizioni stabilite con il piano annuale proposto dagli ATC.

Art. 9

(Gestione e prelievo del cinghiale nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. Nelle AFV e nelle AATV le attività indicate all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), g) e h), vengono svolte dal titolare, che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I censimenti sono effettuati da personale tra quello abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e) e h), sotto il controllo della Provincia e coordinati con gli ATC confinanti.

3. Il prelievo venatorio è esercitato in tutte le forme previste dal presente regolamento.

4. Le squadre di braccata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere formate da almeno dieci cacciatori, oltre al caposquadra.

5. I gruppi di girata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere costituiti da almeno tre cacciatori, compreso il conduttore di limiere.

6. Le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori, a seguito dell’autorizzazione provinciale per l’esercizio di tali forme di caccia, sono autorizzati giornalmente dal titolare dell’AFV o delle AATV.

7. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori operano il prelievo del cinghiale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. L’attività di prelievo può prendere avvio dall’alba.

7 bis. Nelle AFV e nelle AATV è consentito l’abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.

Art. 10

(Gestione e prelievo del cinghiale nelle aree contigue o limitrofe alle aree protette)

1. Gli ATC e gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali), che operano interventi di controllo numerico del cinghiale, devono concertare con la Provincia, forme di gestione finalizzate al mantenimento di una popolazione di cinghiale in equilibrio con l’ambiente naturale e compatibile con le attività produttive agro-forestali.

2. Gli ATC e gli enti di gestione delle aree protette concertano i tempi e le modalità di censimento di cinghiale che devono essere realizzati sia nell’area protetta che nel territorio di caccia programmata.

Art. 11

(Controllo numerico del cinghiale)

1. La Provincia in collaborazione con gli ATC, provvede al controllo delle popolazioni di cinghiale, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della l.r. 7/1995.

2. Negli istituti faunistici in cui vige il divieto di caccia, quali oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri di produzione della fauna allo stato naturale, i censimenti di cinghiale vengono organizzati dalla Provincia, a seguito di accordo con gli ATC, negli stessi periodi in cui vengono svolti nel territorio di caccia programmata.

3. I censimenti vengono realizzati dall’ATC ovvero, su indicazione della Provincia, dai soggetti gestori degli istituti, sempre impiegando le figure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e) e h).

4. Il controllo viene attuato dalla Provincia, anche su segnalazione degli ATC a seguito della rilevazione di evidenti danni alle produzioni agricole, nel caso di rischi per la pubblica incolumità o per motivi sanitari, ovvero quando non sono rispettati i parametri massimi delle densità agro-forestali del cinghiale stabilite con la pianificazione.

5. Nel territorio della zona C il controllo viene esercitato, al di fuori dei periodi di prelievo venatorio o delle aree poste in divieto di caccia, ogni qualvolta viene segnalata la presenza del cinghiale. Per esercitare il controllo tramite abbattimento la Provincia si avvale, oltre che del proprio personale di vigilanza, dei proprietari dei fondi e di selecacciatori.

6. La Provincia stabilisce la destinazione degli animali abbattuti nell’esercizio del controllo di cui al presente articolo, a fronte di rimborso spese.


CAPO III

Gestione faunistico-venatoria dei cervidi



Art. 12

(Pianificazione territoriale)

1. Per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi, in particolare capriolo e daino, gli ATC, nell’ambito dei piani poliennali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1995, e sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, nonché delle indicazioni del piano faunistico venatorio provinciale, ripartiscono il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale.

2. I DG-cervidi rappresentano l’area omogenea in cui è possibile esercitare la gestione e il prelievo di una popolazione di capriolo o daino e devono avere superficie compresa tra 2.000 e 20.000 ettari. I confini devo essere facilmente individuabili e coincidenti con strade, limiti fisici naturali, amministrativi o antropici.

3. Nell’ambito del piano annuale di gestione di cui all’articolo 13, i DG-cervidi, in rapporto alle densità delle specie oggetto di gestione e prelievo, vengono ripartiti in unità di gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni minime superiori a 100 ettari. Le UG-cervidi rappresentano le aree in cui viene svolto il prelievo di capriolo o daino in via esclusiva da un selecacciatore ivi autorizzato.

Art. 13

(Gestione faunistico-venatoria)

1. L’ATC, sulla base delle indicazioni contenute nei criteri e indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale e nel piano faunistico-venatorio provinciale, adotta entro il 30 giugno, avvalendosi di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), un piano annuale di gestione che contiene:
a) la programmazione e le modalità di realizzazione dei censimenti annuali dei cervidi;
b) la predisposizione e l’aggiornamento della carta della distribuzione dei cervidi;
c) la programmazione e le modalità di realizzazione di eventuali interventi volti a favorire la tutela dei cervidi;
d) l’individuazione delle densità obiettivo che si intende raggiungere nel territorio;
e) l’accurata valutazione dei danni prodotti da capriolo e daino all’agricoltura e agli interventi di prevenzione dei danni che da queste specie possono essere prodotti, nonché alla definizione progettuale delle attività di prevenzione dei danni, alle produzioni agricole e alla valutazione della reale efficacia di tali attività;
f) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
g) la definizione del numero massimo dei selecacciatori ammessi al prelievo sulla base delle consistenze stimate e degli obiettivi gestionali, con relativi criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo degli ATC;
h) la stesura del piano di prelievo annuale di riparto per classi di età e di sesso per ogni distretto di gestione;
i) la definizione delle modalità atte a controllare l’esercizio del prelievo;
l) la verifica ed il controllo dei capi abbattuti nonché l’individuazione, l’allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
m) l’analisi dei risultati di caccia;
n) l’allestimento e la manutenzione anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, controllo e prelievo selettivo;
o) l’organizzazione dell’attività di recupero dei capi feriti.

2. Il piano annuale di gestione è trasmesso alla Provincia, che lo approva entro i successivi trenta giorni previa acquisizione del parere vincolante dell’OFR relativamente al piano di prelievo di cui al comma 1, lettera h).

3. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l’ATC si avvale dei responsabili di distretto, nominati tra i soggetti designati dai selecacciatori di ogni DG-cervidi, che devono assicurare:
a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l’ATC e i selecacciatori del DG-cervidi di cui sono responsabili;
b) un buon livello di efficienza nell’organizzazione dei censimenti;
c) l’efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
d) la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
e) l’individuazione di almeno un addetto al controllo biometrico dei capi abbattuti per ogni squadra di caccia in braccata e compagnia di caccia in girata;
f) la pronta reperibilità di almeno due persone tra il responsabile di distretto ed i suoi collaboratori in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo;
g) l’aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti;
h) la gestione e la manutenzione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia.

4. Il responsabile del distretto assicura l’individuazione delle informazioni dell’attività di cui al comma 3 all’ATC e, quando richiesto, alla Provincia ed all’OFR.

5. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio dei responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.


Art. 14

(Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi)

1. Il prelievo di capriolo o daino può essere autorizzato dalla Provincia quando le densità rilevate in un DGcervidi sono superiori a cinque individui per chilometro quadrato o nel caso in cui nell’ambito di una UGcervidi la consistenza di capriolo o daino sia superiore a trenta individui, secondo modalità stabilite dall’ATC sulla base di apposita graduatoria.

2. Sulla base di un’apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all’impegno profuso nell’attività di gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

3. Il prelievo di cervidi è ammesso esclusivamente in forma selettiva, con l’impiego di carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione.

4. Per accedere alla gestione e al prelievo dei cervidi entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori presentano domanda all’ATC, mediante l’apposita modulistica predisposta dall’ATC su indicazione della Regione.

5. Almeno quarantacinque giorni prima dell’avvio della stagione venatoria, l’ATC provvede a trasmettere alla Provincia l’elenco dei cacciatori ammessi al prelievo con indicazione delle relative UG-cervidi, nonché il piano di prelievo con indicazione dell’assegnazione dei capi.

6. La Provincia approva l’assegnazione delle UG-cervidi e autorizza il prelievo a ogni selecacciatore.

7. A seguito dell’autorizzazione di cui al comma 6, l’ATC provvede a distribuire il materiale necessario per il prelievo.

8. L’ATC prevede una quota di partecipazione all’organizzazione delle attività di gestione e prelievo dei cervidi quantificata in euro 100,00, che i selecacciatori sono tenuti a versare prima del rilascio del materiale di cui al comma 7.

Art. 15

(Modalità di prelievo dei cervidi)

1. La Provincia, su proposta dell’ATC e sulla base del calendario venatorio regionale nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, almeno quindici giorni prima dell’avvio della stagione venatoria approva il disciplinare venatorio provinciale per il prelievo dei cervidi, che deve riportare i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell’attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi dalle norme previste.

2. Il prelievo selettivo viene esercitato esclusivamente in forma individuale con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani.

3. Per il prelievo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata dei calibri consentiti dalla legge, con caricamento singolo manuale e munite di ottica di precisione.

4. Il selecacciatore opera il prelievo di cervidi esclusivamente nella sola UG-cervidi per la quale è stato autorizzato, fatta salva la possibilità di cacciare anche nel DG-cervidi in cui ricade la propria UG nei casi stabiliti dai regolamenti degli ATC o nelle AFV autorizzate al prelievo.

5. Il selecacciatore è tenuto a comunicare la propria attività giornaliera di prelievo secondo le modalità stabilite dal disciplinare venatorio provinciale.

6. A ogni capo abbattuto deve essere apposta al tendine di Achille la marca inamovibile con codice identificativo.

7. Ogni selecacciatore è tenuto dopo il tiro a un’attesa di circa quindici minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d’impatto e astenendosi dall’inseguimento, è tenuto a contattare il responsabile del distretto che deve dare avvio all’azione di recupero. Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l’animale è stato colpito per la verifica di eventuali tracce di ferimento. Il selecacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal responsabile di distretto, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.

8. I capi prelevati da ogni selecacciatore devono essere controllati per verificare la correttezza del prelievo rispetto al piano di abbattimento assegnato nonché per il rilievo delle misurazioni biometriche.

9. I selecacciatori sono tenuti a compilare il verbale di attività e di abbattimento.

Art. 16

(Gestione e prelievo dei cervidi nelle aziende faunistico-venatorie)

1. La gestione e il prelievo dei cervidi nelle AFV sono coordinati e autorizzati dalla Provincia.

2. Per poter presentare richiesta di prelievo dei cervidi le AFV devono avere tra le specie oggetto di prelievo nell’atto di concessione il capriolo o il daino.

3. Il prelievo di capriolo o di daino può essere concesso nelle AFV quando sia stata rilevata una densità di cinque individui per chilometro quadrato o una consistenza di trenta individui nel territorio dell’AFV.

4. Nelle AFV le attività indicate all’articolo 13, commi 1 e 2, vengono svolte dal titolare, che si avvale a tal fine di un tecnico avente la qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

5. I censimenti sono coordinati dal tecnico di cui al comma 4 del presente articolo ed effettuati da operatori abilitati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e h), sotto il controllo della Provincia e raccordati con gli ATC confinanti.

6. Il prelievo dei cervidi nelle AFV è realizzato da selecacciatori abilitati, ammessi dal titolare.

7. Il prelievo selettivo dei cervidi viene svolto secondo le modalità stabilite all’articolo 15.

Art. 17

(Mostra dei trofei)

1. L’ATC organizza annualmente la mostra dei trofei dei cervidi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dall’ATC, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni e la mostra dei trofei.


CAPO IV

Disposizioni comuni, transitorie e finali


Art. 18


(Recupero dei capi feriti)

1. L’ATC deve garantire il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF), nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Il servizio di RUF può essere organizzato anche in compartecipazione tra più ATC.

3. Per il RUF l’ATC utilizza i conduttori di cane da traccia abilitati, costituendo un gruppo che viene autorizzato dalla Provincia.

4. Coloro che operano il prelievo di ungulati, in caso di ferimento degli stessi o di ritrovamento di soggetti feriti, sono tenuti a segnalare l’evento nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento degli ATC o dal disciplinare venatorio provinciale, affinché possa essere avviata l’attività di RUF.

5. Il RUF, non configurandosi come attività di caccia, può essere svolto dai soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, a eccezione delle aree protette di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 15/1994.

6. Il conduttore di cane da traccia, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.

7. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane.

8. I conduttori di cane da traccia sono tenuti a compilare apposito verbale su modello predisposto dalla Provincia, nonché a produrre una relazione di sintesi dell’attività svolta secondo le modalità stabilite dalla Provincia medesima.

9. Il conduttore abilitato al RUF può eseguire tracce di addestramento non armato su tutto il territorio provinciale, a esclusione delle aree protette, e in qualunque giornata dell’anno, dandone comunicazione secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

10. L’abilitazione dell’ausiliare deve essere rinnovata ogni due anni da un giudice dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia. E’ esonerato dal rinnovo l’ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque recuperi di ungulati feriti con esito positivo.

Art. 19

(Commissione tecnica regionale)

1. E’ istituita presso la Regione una commissione tecnica per l’individuazione dei criteri relativi alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) e articolo 7, comma 1, lettera b).

2. La commissione è composta dal dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia di caccia della Regione, che la presiede; da un agente del Corpo forestale dello Stato; da un rappresentante di ciascun ATC; da un rappresentante provinciale designato dalle associazioni venatorie e dalle associazioni agricole.

3. Nel caso in cui gli obiettivi di cui al comma 1, non siano stati raggiunti, la commissione adotta i provvedimenti conseguenti che sono individuati con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 19 bis

(Modalità di riconsegna del tesserino per la caccia di selezione)

1. Il cacciatore in possesso del tesserino per la caccia di selezione agli ungulati, di cui articolo 29, comma 8 quater, della l.r. 7/1995, deve riconsegnarlo secondo le stesse modalità stabilite dall’articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, per la stagione venatoria 2012/13, valgono le seguenti disposizioni:
a) il termine di cui all’articolo 14, comma 4, è posticipato al 31 maggio;
b) la ripartizione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1, è realizzata sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;
c) i distretti di gestione del cinghiale di cui all’articolo 5 sono definiti dagli ATC nell’ambito del piano annuale previsto dall’articolo 7, comma 13;
d) il termine annuale di cui all’articolo 7, comma 2, per la presentazione delle domande per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale è posticipato al 31 maggio 2012;
e) le figure tecniche previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale, fermo restando gli altri requisiti, possono essere sostituite da coloro che sono stati autorizzati alla caccia al cinghiale, rispettivamente in braccata o in girata, dalle Province o da altre Regioni nelle tre stagioni venatorie precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) i distretti di gestione dei cervidi di cui all’articolo 12, comma 1, sono definiti dagli ATC nell’ambito del piano annuale così come previsto all’articolo 13, comma 1.

2. Le abilitazioni rilasciate dalle Province in base ai propri regolamenti sugli ungulati vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per qualifiche omologhe a quelle dell’articolo 2, comma 1, sono riconosciute valide.

3. Le Province, a coloro che hanno concorso alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati a seguito di autorizzazione provinciale nelle tre stagioni venatorie precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, riconoscono le qualifiche omologhe a quelle previste all’articolo 2, comma 1.

4. Le quote incamerate dagli ATC per la gestione degli ungulati, sono destinate alle attività di gestione degli ungulati e all’attività di prevenzione e risarcimento dei danni all’agricoltura.


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